Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 146 del 12/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 14 giugno 1990 n. 137)
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini della presente legge sono considerati  servizi  pubblici
essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto  di
lavoro,  anche  se  svolti  in  regime  di  concessione  o   mediante
convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti  della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita,  alla  salute,  alla
liberta'  ed  alla  sicurezza,   alla   liberta'   di   circolazione,
all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla  liberta'
di comunicazione. 
  2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto  di  sciopero
con  il  godimento  dei  diritti  della  persona,  costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le  regole  da
rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo,
per assicurare l'effettivita', nel  loro  contenuto  essenziale,  dei
diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente
all'insieme delle  prestazioni  individuate  come  indispensabili  ai
sensi dell'articolo 2; 
a) per quanto concerne la tutela  della  vita,  della  salute,  della
liberta'  e  della  sicurezza  della  persona,  dell'ambiente  e  del
patrimonio  storico-artistico;  la  sanita';  l'igiene  pubblica;  la
protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani  e
di quelli speciali, tossici e nocivi;  le  dogane,  limitatamente  al
controllo su animali e su merci deperibili;  l'approvvigionamento  di
energie, prodotti  energetici,  risorse  naturali  e  beni  di  prima
necessita', nonche'  la  gestione  e  la  manutenzione  dei  relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; 
l'amministrazione della giustizia,  con  particolare  riferimento  ai
provvedimenti  restrittivi  della  liberta'  personale  ed  a  quelli
cautelari ed urgenti, nonche' ai  processi  penali  con  imputati  in
stato  di  detenzione;  i  servizi  di  protezione  ambientale  e  di
vigilanza sui beni culturali; 
b) per quanto concerne la tutela della liberta'  di  circolazione;  i
trasporti  pubblici   urbani   ed   extraurbani   autoferrotranviari,
ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi  limitatamente  al
collegamento con le isole; 
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale,  nonche'
gli  emolumenti  retributivi   o   comunque   quanto   economicamente
necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a
diritti della persona  costituzionalmente  garantiti;  i  servizi  di
erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario; 
d) per  quanto  riguarda  l'istruzione;  l'istruzione  pubblica,  con
particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei
servizi degli  asili  nido,  delle  scuole  materne  e  delle  scuole
elementari, nonche' lo svolgimento  degli  scrutini  finali  e  degli
esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli
esami conclusivi dei cicli di istruzione; 
e) per quanto riguarda la liberta' di  comunicazione;  le  poste,  le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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