Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 146 del 12/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 14 giugno 1990 n. 137)
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici
essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di
lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante
convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla
liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione,
all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla liberta'
di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da
rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo,
per assicurare l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei
diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente
all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai
sensi dell'articolo 2;
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della
liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del
patrimonio storico-artistico; la sanita'; l'igiene pubblica; la
protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e
di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al
controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di
energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima
necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai
provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli
cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in
stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di
vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione; i
trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari,
ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al
collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonche'
gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente
necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a
diritti della persona costituzionalmente garantiti; i servizi di
erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione; l'istruzione pubblica, con
particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei
servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole
elementari, nonche' lo svolgimento degli scrutini finali e degli
esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli
esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione; le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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