Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 158 del 14/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 22 giugno 1990 n. 144)
Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'autonomia finanziaria delle regioni e' garantita da: 
    a) tributi propri e quote di tributi  erariali  accorpati  in  un
fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie  ad
adempiere tutte le funzioni normali compresi i servizi  di  rilevanza
nazionale; 
    b) trasferimenti dallo Stato per investimenti,  accorpati  in  un
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; 
    c)  eventuali  contributi  speciali  per   provvedere   a   scopi
determinati e, per le regioni meridionali,  alla  valorizzazione  del
Mezzogiorno; 
    d) ricorso all'indebitamento, nei limiti delle leggi vigenti. 
  2. Restano ferme le disposizioni di favore  previste  dall'articolo
43, commi terzo, quarto e  quinto,  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e 
dell'articolo 5, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1:
             - Si trascrive il testo dei primi cinque commi dell'art.
          43  del  testo  unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
          Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978:
             "Gli  interventi  straordinari  gia' affidati alla Cassa
          per il Mezzogiorno, relativi  alle  materie  di  competenza
          regionale  di  cui  all'art.  117  della Costituzione, sono
          realizzati dalle regioni.  Nell'attuazione degli interventi
          di  cui  al  presente  capo,  le  regioni si attengono agli
          indirizzi della  programmazione  economica  nazionale,  del
          programma  quinquennale  di  cui  all'art.  2  e  dei piani
          regionali, nonche' alle direttive del CIPE.
             Per  le  regioni  della Sicilia e della Sardegna, per le
          materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra,
          secondo le vigenti disposizioni di legge.
             Al finanziamento degli interventi previsti ai precedenti
          due commi si provvede con il Fondo per il finanziamento dei
          programmi  regionali  di  sviluppo di cui all'art. 9, primo
          comma,  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  la   cui
          assegnazione  alle  regioni  e'  effettuata con particolare
          riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno  con  le
          modalita' di cui all'articolo medesimo.
             Una  quota  non inferiore al 60 per cento dell'ammontare
          complessivo delle  disponibilita'  del  predetto  Fondo  e'
          riservata,  per  gli  interventi straordinari gia' affidati
          alla Cassa per il Mezzogiorno,  relativi  alle  materie  di
          competenza    regionale   di   cui   all'art.   117   della
          Costituzione, alle regioni i cui territori sono compresi in
          tutto o in parte tra quelli indicati dall'art. 1.
             Alle  predette  regioni  e'  riservata  pari quota delle
          spese  autorizzate  con  leggi  generali  o  speciali   per
          interventi  relativi alle materie di cui all'art. 117 della
          Costituzione".
             -  Il  comma  5  dell'art.  5  della  legge  n.  64/1986
          (Disciplina  organica  dell'intervento  straordinario   nel
          Mezzogiorno)  prevede  che:   "Il  CIPE, nella ripartizione
          annuale degli stanziamenti destinati alle regioni,  assegna
          alle  regioni  meridionali  i fondi necessari per sostenere
          gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite
          e  da  trasferire  ai  sensi  della  presente  legge.  Tali
          assegnazioni  per  l'esercizio   in   corso   integrano   i
          trasferimenti  attribuiti  alle  singole  regioni  a norma,
          rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio
          1970,  n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a
          statuto ordinario  e  delle  corrispondenti  norme  per  le
          regioni  a  statuto  speciale  e  costituiscono  la base di
          calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo  di  intervento
          ordinario nei successivi esercizi".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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