Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 165 del 26/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 28 giugno 1990 n. 149)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti.
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1. Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in
materia di determinazione del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi,   di   rimborsi  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  del
contenzioso  tributario,  nonche'  altre  disposizioni  urgenti,   e'
convertito  in  legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
   2.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti  prodotti  dagli
articoli  1,  2,  4, commi 1, 5, 6 e 7, e dagli articoli da 5 a 9 del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, e dal decreto-legge 1   marzo
1990, n. 40.
   3.  I termini del 30 giugno 1990 e del 31 dicembre 1990, stabiliti
dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1989, n. 48,
sono  rispettivamente  prorogati  al  30 giugno 1992 e al 31 dicembre
1992.  Fino  alla  stessa  data  del  31  dicembre  1992  e'   estesa
l'autorizzazione  di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge
9 ottobre  1971,  n.  825.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  1,  secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, e
all'articolo 1, commi 2, 4 e 7 della legge 29 dicembre 1987, n.  550.
All'onere  derivante  dall'attuazione del presente comma, valutato in
lire 450 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e  1992,  si  provvede
mediante  parziale  utilizzo  della  proiezione per gli anni medesimi
dell'accantonamento      "Ristrutturazione       dell'Amministrazione
finanziaria",  iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1990. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   4. Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 1,
della legge 11 aprile 1990, n. 73, il Presidente della Repubblica  e'
delegato  a  concedere  amnistia, alle condizioni ivi previste, per i
medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 26 giugno 1990
                               COSSIGA
   ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
   FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
            Il   decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n.  99
          del 30 aprile 1990.
             Il  testo  del  decreto-legge coordinato con la legge di
          conversione sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
          giorno 25 luglio 1990.
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