Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 166 del 23/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 28 giugno 1990 n. 149)
Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Prolungamento del periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali
presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui
all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, prorogato
dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, e' elevato da
trentasei a quarantotto mesi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
-------------------------------------------------------
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo unico della legge n. 472/1982
(Norme per il distacco temporaneo di personale presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale) e' il
seguente:
"Articolo unico. - Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle
materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla
legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977,
n. 675, puo' richiedere agli enti di cui alla sezione I
della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il
distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi,
presso la Direzione generale della previdenza e assistenza
sociale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel
numero massimo di venti unita'.
Le spese relative a detto personale rimangono a carico
dell'amministrazione di appartenenza".
- Il periodo di distacco fu portato a trentasei mesi
dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688,
riguardante anch'essa il prolungamento del periodo di
distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
