Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 169 del 23/06/1990 (Pubblicata nella G. U del 5 luglio 1990 n. 155)
Norme per il riconoscimento della validita' degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facolta' universitarie.
Norme per il riconoscimento della validita' degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facolta' universitarie.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti
dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere
dall'anno accademico 1984-1985 e presso la Scuola ufficiali
carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e
materiali a decorrere dall'anno accademico 1986-1987, nonche' agli
allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare
gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi
di diploma e di laurea delle facolta' di giurisprudenza, economia e
commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche,
fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche e attuariali e
chimica, nonche' ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e
lauree, gli esami superati presso l'Accademia militare e le scuole
predette nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e
di diploma, con le modalita' di cui alla presente legge.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 e' disposto sulla base della
corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi dei suddetti
istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di
laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza e' stabilita, previe
intese tra il Ministero della difesa ed i consigli di facolta' delle
universita', anche su istanza dei singoli interessati, con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.
3. Il riconoscimento e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) che gli interessati risultino essere stati in possesso,
all'atto dell'ammissione all'Accademia militare e agli altri istituti
di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai
corsi di diploma e di laurea specificati nel predetto comma 1;
b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti
previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con
programmi approvati dal Ministro della difesa di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Consiglio universitario nazionale;
c) che gli esami si siano svolti con modalita' analoghe a quelle
previste per le universita' e gli istituti di istruzione
universitaria.
4. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1959, n.
397, in materia di equiparazione al biennio propedeutico di
ingegneria, il riconoscimento della validita' degli esami superati
presso l'Accademia militare e le altre scuole di cui al comma 1, da
parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi, e' titolo,
ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione
almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.
5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi
dell'Accademia militare tra i diversi corsi e' effettuata sulla base
delle esigenze funzionali della Forza armata.
_______________________________
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 105 del D.P.R. n. 382/1980
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica), e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 105 (Insegnamenti nelle Accademie militari e negli
istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali
delle Forze armate dei Corpi armati dello Stato). - Le
Accademie militari, l'Istituto idrografico della Marina e
gli altri istituti militari di istruzione superiore per la
formazione e la specializzazione degli ufficiali delle
Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, possono
attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari in
relazione alle proprie esigenze didattiche, risultanti dai
piani di studi approvati annualmente dal Ministro
competente, al seguente personale:
a) professori straordinari, ordinari e assistenti dei
ruoli organici delle Accademie militari e dell'Istituto
idrografico della Marina, in aggiunta all'insegnamento
d'obbligo;
b) professori straordinari, ordinari e associati di
ruolo nelle universita' statali anche a tempo pieno in
aggiunta all'insegnamento d'obbligo previo nulla osta dei
consigli di facolta';
c) lettori di lingua straniera;
d) professori a contratto secondo le modalita'
dell'art. 25, nei limiti del 10 per cento degli
insegnamenti.
Ai docenti di cui alle lettere a) e b) del precedente
comma gli insegnamenti vengono attribuiti con decreto del
Ministro dell'amministrazione cui appartiene l'accademia o
istituto militare.
Ai docenti di cui alla lettera c) del precedente primo
comma gli insegnamenti vengono attribuiti mediante la
stipulazione di contratto di diritto privato a tempo
determinato.
La collaborazione tra universita', accademie, istituti
anche ospedalieri militari puo' assumere aspetti
istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte
delle amministrazioni interessate.
Allo scopo di incentivare lo studio e l'aggiornamento e
la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli
organici delle accademie militari e dell'Istituto
idrografico della Marina, puo' essere consentito, previo
nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i
consigli di facolta' di svolgere attivita' didattica e di
ricerca presso le universita' statali.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente
decreto le accademie e gli istituti di cui sopra
provvederanno a rivedere i loro ordinamenti adeguandoli,
per quanto concerne le modalita' di conferimento degli
insegnamenti, alle disposizioni del presente decreto".
- La legge n. 397/1959 reca: "Norme per l'equiparazione
degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le
scuole d'applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico
d'ingegneria".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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