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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma successivo al comma 1-quater dell'articolo
4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, aggiunto dal comma
2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46,
e' aggiunto il seguente comma:
"Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo
di imposta 1986, la riscossione delle imposte di cui al precedente
comma e' effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che
sono formati e consegnati all'intendente di finanza entro il 31
dicembre 1993, anche in deroga al termine indicato nel primo comma
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli devono
essere stabilite evitando che, nei confronti dei contribuenti
indicati nel comma precedente, le stesse si sovrappongano a quelle
relative al periodo di imposta 1984. Per le somme di imposta degli
anni 1985 e 1986 le cui rate di riscossione per effetto del presente
comma vengono a scadere rispettivamente dopo il 10 novembre 1993 e il
10 novembre 1994 sono dovuti a partire da tali date interessi nella
misura del 9 per cento annuo".
2. I contribuenti interessati possono rinunciare all'applicazione
delle disposizioni introdotte dal comma 1 con istanza spedita
mediante plico senza busta raccomandato e con avviso di ricevimento
diretta all'ufficio delle imposte dirette o al centro di servizio cui
sono state presentate le dichiarazioni negli anni 1986 e 1987. I
termini e le modalita' di presentazione dell'istanza saranno previsti
con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 4, comma 1-quater, del D.L. n. 114/1985
(Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana
Etnea ed altre disposizioni in materia di calamita'
naturali) modifica l'art. 13-quinquies del D.L. 26 maggio
1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363, recante interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29
aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo,
Molise, Lazio e Campania. Si trascrive il testo di detto
art. 13-quinquies come modificato dal predetto comma
1-quater:
"Art. 13-quinquies. - 1. Sono sospesi i pagamenti di
imposte dirette e contributi dovuti dai soggetti residenti,
alla data degli eventi, nei comuni colpiti dai terremoti di
cui al presente decreto, individuati con ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, fino
al 31 dicembre 1985.
2. Ai soggetti di cui al precedente comma 1,
relativamente ai periodi di imposta nei quali opera la
sospensione ivi prevista, non si applica l'esonero dalla
presentazione della dichiarazione dei redditi di cui
all'art. 1, quarto comma, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni".
Al comma 1-quater dell'art. 4 del D.L. n. 114/1985 sono
stati aggiunti successivamente i seguenti commi dal comma 2
dell'art. 3 del D.L. n. 791/1985 e dalla legge qui
pubblicata:
"Relativamente ai medesimi periodi di imposta i
sostituti di imposta devono inoltre indicare nel
certificato di cui all'art. 3 del predetto decreto che non
sono state operate, in tutto o in parte, ritenute per
effetto del precedente comma 1 e nella dichiarazione di cui
all'art. 7 dello stesso decreto, separatamente, i
nominativi dei soggetti nei cui confronti, in base alla
medesima disposizione, non sono state operate, in tutto o
in parte, le ritenute e, per ciascun percipiente,
l'ammontare delle somme corrisposte e non assoggettate a
ritenuta.
La riscossione dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'addizionale
straordinaria sull'imposta locale sui redditi dovute dai
soggetti, ivi compresi i dipendenti pubblici e privati, di
cui al comma 1 dell'art. 13-quinquies del decreto-legge 26
maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella
legge 24 luglio 1984, n. 363, per i periodi di imposta nei
quali ha operato la sospensione, e' effettuata, senza
applicazione di soprattasse ed interessi, sulla base delle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta
medesimi, in dieci rate iscritte in ruoli principali
scadenti alle date previste dall'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre
del periodo di imposta 1986, la riscossione delle imposte
di cui al precedente comma e' effettuata in ruoli
principali, ripartiti in venti rate, che sono formati e
consegnati all'intendente di finanza entro il 31 dicembre
1993, anche in deroga al termine indicato nel primo comma
dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Le scadenze delle rate dei ruoli
devono essere stabilite evitando che, nei confronti dei
contribuenti indicati nel comma precedente, le stesse si
sovrappongano a quelle relative al periodo di imposta 1984.
Per le somme di imposta degli anni 1985 e 1986 le cui rate
di riscossione per effetto del presente comma vengono a
scadere rispettivamente dopo il 10 novembre 1993 e il 10
novembre 1994 sono dovuti a partire da tali date interessi
nella misura del 9 per cento annuo.
Il recupero dei contributi, ivi compresi quelli
previdenziali ed assistenziali dovuti per i dipendenti
pubblici e privati, avviene mediante pagamento rateizzato
in dodici rate bimestrali, senza interessi o altri oneri, a
decorrere dal mese di settembre 1986".
- Il primo comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 27 settembre 1979,
n. 506, prevede che: "Le imposte liquidate in base alle
dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle
riscuotibili mediante versamento diretto e non versate,
devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati
all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il
termine di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nello stesso termine devono essere iscritte a ruolo le
ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni
presentate dai sostituti d'imposta. (Il primo comma
dell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 dispone che gli avvisi
di accertamento debbano essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione,
n.d.r.)".
- Il testo dell'art. 18 del citato D.P.R. n. 602/1973
(piu' sopra richiamato), cosi' come sostituito dall'art. 3
del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, poi modificato
dall'art. 13 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787 e
dall'art. 2 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e' il
seguente:
"Art. 18 (Ripartizione delle imposte in rate). - Le
imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei
successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive
con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i
ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i
ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i
ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i
ruoli di dicembre.
L'imposta locale sui redditi non determinati
catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e' iscritta nei ruoli principali e
riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di
aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente peri
ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.
Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli
straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima
scadenza utile.
Le imposte liquidate ai sensi degli articoli 36- bis e
36- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali
sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di
giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i
ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre. Le
ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art.
36- bis ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in
unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a
quella prevista dal comma precedente".