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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 185 del 09/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 14 luglio 1990 n. 163)
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
Art. 01
((Definizioni))
((1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti
definizioni:
a) "prodotti per la difesa": i materiali di cui all'allegato alla
direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;
b) "materiali d'armamento": i materiali di cui all'articolo 2,
tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa;
c) "trasferimento intracomunitario": qualsiasi trasmissione o
spostamento di materiali d'armamento da un fornitore a un
destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea;
d) "transito": sia il transito interno, vale a dire la
circolazione di materiali d'armamento di origine comunitaria
all'interno del territorio doganale della Comunita' europea con
attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non
appartenente all'Unione europea, senza che muti la loro posizione
doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di
materiali d'armamento di origine non comunitaria all'interno del
territorio doganale della Comunita' europea per essere destinati a
uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati
verso Stati terzi;
e) "trasbordo": lo spostamento (imbarco/sbarco) di materiali
d'armamento da un mezzo di trasporto a un altro all'interno del
territorio comunitario;
f) "importazione": l'operazione di movimentazione di materiali
d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio doganale
della Comunita' verso destinatari situati nel territorio nazionale.
In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali:
immissione in libera pratica e in consumo; deposito doganale;
perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale;
ammissione temporanea; reimportazione, cosi' come definite dal codice
doganale comunitario;
g) "esportazione": l'operazione di movimentazione di materiali
d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno
o piu' destinatari stabiliti al di fuori del territorio doganale
della Comunita'. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti
regimi doganali: esportazione definitiva; perfezionamento passivo;
riesportazione; esportazione temporanea, cosi' come definite dal
codice doganale comunitario;
h) "trasferimento intangibile" di materiali d'armamento: la
trasmissione di software o di tecnologia effettuata mediante mezzi
elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro
mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali
software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale;
i) "fornitore": la persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunita' che e' legalmente responsabile di un trasferimento;
l) "destinatario": la persona fisica o giuridica stabilita nella
Comunita' che e' legalmente responsabile della ricezione di un
trasferimento;
m) "autorizzazione al trasferimento intracomunitario": la
licenza, rilasciata da un'autorita' nazionale di uno Stato membro
dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette
ai fornitori di trasferire materiali d'armamento a un destinatario
situato in un altro Stato membro;
n) "autorizzazione all'esportazione": la licenza, rilasciata ai
sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali d'armamento a
una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato non
appartenente all'Unione europea;
o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di materiali
d'armamento attraverso uno o piu' Stati membri diversi dallo Stato
membro di origine e dallo Stato membro di destinazione;
p) "attivita' di intermediazione": attivita' poste in essere
esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle
imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che:
1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare
il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali
d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un
qualsiasi altro Stato;
2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali
beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi
altro Stato membro o terzo;
q) "delocalizzazione produttiva": il trasferimento da parte di una
impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di
lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio di Paesi
terzi.))
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