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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 187 del 09/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 16 luglio 1990 n. 164)
Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico.
Norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata
dall'articolo 8- bis del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. L'imposta e' dovuta per ciascuna formalita'
richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso
credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu'
formalita' di iscrizione ipotecaria.
2. Le formalita' di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico
registro automobilistico, nonche' di iscrizione di contestuali
diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro
il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
dell'originale della carta di circolazione.
3. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione
relative ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro
automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro
il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione
dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata; per le
private scritture formate all'estero il termine e' elevato a
centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 106,
n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere.
4. Per l'omissione delle richieste di formalita' entro i termini
stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a
quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da
corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle
competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio
del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad
un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.
5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di
decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la
formalita' e' stata eseguita.
6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente
obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita'
sono state eseguite.
7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano,
purche' compatibili, le disposizioni del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche', se
competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di
imposta di registro";
b) all'articolo 3 le parole: "dal quarto comma" sono sostituite
dalle seguenti: "dal comma 5".
2. All'articolo 3 della tabella allegata alla legge 23 dicembre
1977, n. 952, come modificata dall'articolo 5, quarto comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dall'articolo
6, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, la cifra
percentuale e' sostituita dalla seguente: "L. 0,75 per cento".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, modificative o
integrative di quelle vigenti anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano alle formalita' di
trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture
private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente a
decorrere dalla stessa data ed agli acquisti di veicoli per causa di
morte in dipendenza di successioni apertesi dalla stessa data.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 952/1977 reca: "Modificazione delle norme
sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico
registro automobilistico e di altre norme in materia di
imposte di registro".
- Il testo dell'art. 106, n. 4, della legge n. 89/1913,
recante norme sull'ordinamento del notariato e degli
archivi notarili, e' il seguente:
"Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e
conservati:
(omissis);
4 gli originali e le copie degli atti notarili rogati
in paese estero prima di farne uso nel Regno, sempreche',
non siano gia' depositate presso un notaio esercente".
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 952/1977,
come sostituito dall'art. 8- bis del D.L. n. 546/1981,
aggiunto dalla legge di conversione, poi modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. - Nel caso previsto dal comma 5 dell'articolo
precedente, l'ufficio del pubblico registro
automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la
formalita' e' stata eseguita, segnala, con le modalita'
fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo
6, i dati necessari all'ufficio del registro che ha sede
nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere
l'imposta suppletiva.".
- Il testo vigente dell'art. 3 della tabella allegata
alla predetta legge n. 952/1977, e della relativa nota,
come modificati, da ultimo, dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 3. - Formalita' relative ad atti con cui si
costituiscono, modificano, estinguono diritti reali di
garanzia L. 0,75 per cento.
Nota: L'imposta di trascrizione assorbe quella di
registro dovuta sulla quietanza. L'imposta non puo' essere
inferiore a L. 100.000".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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