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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, predispone l'aggiornamento del piano di
ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero di cui al
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546.
2. L'aggiornamento del piano deve indicare gli obiettivi e le
azioni necessarie per il consolidamento ed il miglioramento della
bieticoltura e dell'industria di trasformazione, nonche' per lo
sviluppo delle attivita' agro-industriali alternative o integrative
di quella saccarifera, nell'ambito del nuovo quadro economico
derivante dalla riforma della politica agricola comune, tenuto conto
delle esigenze delle aziende agricole interessate, dell'occupazione
agricola ed industriale e del fabbisogno nazionale di zucchero.
3. I piani specifici di intervento di cui all'articolo 1 della
legge 19 dicembre 1983, n. 700, nel determinare le modalita' di
ristrutturazione delle imprese saccarifere o dei singoli rami
aziendali, indicano anche le modalita' di realizzazione di attivita'
alternative o integrative. Gli interventi della "Risanamento agro
industriale zuccheri - RIBS S.p.a." devono esaurirsi nel periodo
massimo di cinque anni a decorrere dall'erogazione del finanziamento
alla societa' interessata.
4. Per le necessita' finanziarie derivanti dagli interventi della
RIBS S.p.a. ai sensi della presente legge si utilizzano le
diponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, complessivamente risultanti alla
data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo ha durata
corrispondente a quella degli interventi di cui al presente comma.
5. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2 della legge
19 dicembre 1983, n. 700, la RIBS e' autorizzata a promuovere una
societa' per attivare presso l'ex zuccherificio di Comacchio
(Ferrara) la produzione di sughi di barbabietole destinati alla
produzione sperimentale di bioetanolo per carburante o per altri
composti ossigenati. La RIBS e' anche autorizzata a erogare alla
societa' i contributi in conto capitale necessari per la
realizzazione del programma nei limiti di cui al comma 6.
6. Per i contributi di cui al comma 5, le disponibilita' del Fondo
di cui al comma 4 sono integrate dell'importo di lire 10 miliardi per
ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
7. Il termine temporale fissato dall'articolo 14 della legge 4
giugno 1984, n. 194, gia' prorogato dall'articolo 10, comma 3, della
legge 8 novembre 1986, n. 752, e' differito al 31 dicembre 1990; il
relativo onere, determinato in lire 3 miliardi, e' a carico degli
stanziamenti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 752 del 1986
per l'anno 1990.
8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Sperimentazioni nel settore
della produzione del bioetanolo da barbabietole".
9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SACCOMANDI, Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. n. 371/1983 (Misure urgenti per fronteggiare
problemi delle calamita', dell'agricoltura e
dell'industria), all'art. 3 prevede che il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'industria, predispone per l'approvazione da
parte del CIPE un piano di settore relativo al comparto
bieticolo-saccarifero in cui vengono indicate, oltre alla
consistenza ed alle prospettive di sviluppo della
bieticoltura, anche le prospettive di risanamento,
riorganizzazione e sviluppo dell'industria saccarifera. A
tale scopo viene istituito presso il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste un apposito "Fondo per il
risanamento del settore bieticolo-saccarifero".
Si trascrive l'art. 3 del decreto-legge n. 371/1983:
"Art. 3. - (1) Per l'immediato avvio del risanamento del
settore bieticolo-saccarifero, e' predisposto dal Minsitro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
un piano di settore che indichi la consistenza attuale e le
prospettive di sviluppo della bieticoltura in rapporto alle
esigenze del consumo, nonche' la consistenza attuale e le
prospettive di risanamento, di riorganizzazione e di
sviluppo dell'industria saccarifera. A tal fine il piano,
da approvarsi dal CIPE, contiene puntuali e concreti
indirizzi di riequilibrio del settore, insieme a programmi
di coltivazione, nella considerazione sia degli interessi e
delle attitudini produttive delle varie zone del Paese che
dell'occupazione agricola ed industriale.
(2) Per le finalita' di cui al precedente comma e'
costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, un 'Fondo per il risanamento del settore
bieticolo-saccarifero', al quale e' attribuita la dotazione
di lire 100 miliardi per l'anno 1983.
(3) A valere sulle somme a disposizione del Fondo, il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste puo':
a) erogare, nel limite di 60 miliardi, mutui a breve
termine alle imprese saccarifere che presentino un piano di
risanamento finanziario da approvarsi dal CIPE su proposta
del Ministro stesso; detti mutui sono finalizzati
esclusivamente al pagamento dei fornitori di bietole ed al
pagamento degli stipendi e salari degli addetti alle
industrie di trasformazione, purche' i relativi crediti
siano scaduti ovvero vengano a scadere nell'anno 1983;
b) erogare, nel limite di 20 miliardi, mutui intesi,
secondo gli indirizzi del piano di cui al precedente primo
comma, alla acquisizione di partecipazioni al capitale di
societa' saccarifere o all'acquisto di zuccherifici ovvero
alla ristrutturazione, al risanamento e allo sviluppo di
impianti industriali saccariferi e loro accessori.
Le associazioni di produttori e le societa' al cui
capitale concorrono almeno al 40% i produttori agricoli
anche associati in cooperative o loro consorzi, hanno la
priorita' nella concessione di mutui volti all'acquisizione
di partecipazioni al capitale di societa' saccarifere o
all'acquisto di zuccherifici comunque oggetto del piano;
c) concedere, nel limite di 20 miliardi, contributi,
secondo gli indirizzi del piano, a favore di cooperative,
di associazioni di produttori e, comunque, di gruppi
composti da queste e da enti pubblici o privati, per
l'acquisizione, l'ammodernamento e la gestione di impianti
di raccolta, lavorazione, trasformazione e
commercializzazione delle bietole e dei prodotti
saccariferi.
(4) Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e'
tenuto a disporre verifiche presso i beneficiari allo scopo
di controllare l'utilizzazione delle provvidenze in
conformita' con le finalita' ed i vincoli del presente
articolo. In caso di accertata inosservanza delle
condizioni e dei vincoli cui e' subordinata l'erogazione
delle provvidenze, si dispone la revoca dei benefici ed il
recupero delle somme erogate.
(5) I contratti di trasferimento degli impianti
industriali saccariferi, ove siano agevolati ai sensi del
presente articolo, sono subordinati nella loro efficacia
all'approvazione del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste che si pronuncia con proprio decreto, previo parere
di apposita commissione sulla loro idoneita' a perseguire
gli indirizzi posti dal piano e sulla congruita' del prezzo
dei trasferimenti.
(6) Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono
stabiliti i tassi di interesse a carico dei beneficiari in
misura non inferiore al 45% del tasso di riferimento, le
modalita' di ammortamento, le caratteristiche e le
procedure per il rimborso dei mutui. Con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i
criteri per la costituzione e il funzionamento della
commissione di cui al precedente quinto comma. Resta
comunque salva l'efficacia del decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 13 luglio 1983, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1983.
(7) All'onere di lire 100 miliardi nell'anno 1983
derivante dall'attuazione del presente articolo, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, si provvede, quanto a
lire 90 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di
previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario medesimo,
restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa recata dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n.
130 e, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' esistenti sul conto corrente
di tesoreria denominato 'Fondo compensativo delle
oscillazioni nella quotazione dei prezzi dei prodotti
petroliferi'".
- Il D.L. n. 371/1983 e' stato convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 547, di cui
si trascrive la parte dell'art. 1 concernente le modifiche
apportate all'art. 3:
"All'art. 3:
al comma (1), dopo le parole 'e dell'artigianato' sono
inserite le altre: ', sentite le regioni interessate e le
organizzazioni sindacali ed associative, entro il mese di
febbraio 1984', e sono aggiunte in fine le parole: ', con
particolare riguardo alle difficolta' nelle aree
meridionali ed allo sviluppo delle potenzialita' produttive
del Mezzogiorno';
al comma (3), alla lettera a), e' aggiunto il seguente
periodo:
'Ove per l'impresa sia in corso la procedura di
amministrazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella
legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e
integrazioni, i relativi debiti contratti per l'acquisto di
bietole, ove il pagamento sia necessario per l'attuazione
del programma di cui all'art. 2 del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella
legge 3 aprile 1979, n. 95, possono essere considerati, in
sede di approvazione da parte del CIPE del piano di cui al
presente articolo, come debiti contratti per la
continuazione dell'esercizio dell'impresa ai sensi
dell'art. 111, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, anche se sorti anteriormente all'inizio della
procedura di amministrazione straordinaria';
dopo il comma (6), e' inserito il seguente:
'(6.1) Entro il 29 febbraio 1984 il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste riferisce al Parlamento
sul piano generale predisposto, ai sensi del comma (1) del
presente articolo, per il risanamento del settore bieticolo
saccarifero, con particolare riferimento al suo fabbisogno
finanziario triennale e allo stato di attuazione della fase
di avvio del piano medesimo'".
- La legge n. 700/1983, (Norme per il risanamento, la
ristrutturazione e lo sviluppo del settore
bieticolo-saccarifero), nell'art. 1 - che di seguito viene
riprodotto - prevede che il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, proponga per
l'approvazione da parte del CIPE i piani specifici
d'intervento per il risanamento e la ristrutturazione delle
imprese o di singoli rami aziendali che operano nel
comparto bieticolo-saccarifero.
"Art. 1. - Nel quadro dell'intervento per il risanamento
del settore bieticolo-saccarifero, il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in attuazione degli indirizzi contenuti nel piano di
settore di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12
agosto 1983, n. 371 (1), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 (2), e
sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese
interessate, propone per l'approvazione da parte del CIPE i
piani specifici di intervento che determinano le modalita'
di risanamento e ristrutturazione delle imprese o di
singoli rami aziendali, compresi gli aspetti occupazionali,
con l'indicazione dei fabbisogni finanziari specifici".
- Il D.L. n. 371/1983, al comma secondo dell'art. 3, che
non e' stato modificato dalla legge di conversione 11
ottobre 1983, n. 546, istituisce il "Fondo per il
risanamento del settore bieticolo-saccarifero".
Si riporta il testo del comma:
"(2) Per le finalita' di cui al precedente comma e'
costituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, un 'Fondo per il risanamento del settore
bieticolo-saccarifero', al quale e' attribuita la dotazione
di lire 100 miliardi per l'anno 1983".
- La legge n. 700/1983, all'art. 2, prevede la
costituzione della societa' "Risanamento agroindustriale
zuccheri - RIBS S.p.a.", cui spetta di intervenire nel
settore, secondo le direttive del CIPE, per promuoverne il
risanamento, la riorganizzazione ed il riordinamento
produttivo e commerciale a tale scopo, l'art. 2 elenca le
attivita' specifiche in cui puo' concretizzarsi
l'intervento della Societa'.
Si riproduce il testo dell'art. 2 in questione:
"Art. 2. - Entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge sara' costituita la societa'
'Risanamento agro industriale zuccheri RIBS - S.p.a.', con
sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo, ripartito
in 1.000 azioni del valore nominale di lire 1 milione
ciascuna. il capitale e' sottoscritto per 950 azioni al
Fondo di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 12
agosto 1983, n. 371, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e per
la quota restante dall'EFIM.
La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore
bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al
fine di promuoverne il risanamento, la riorganizzazione e
il riordinamento produttivo e commericale. A tal fine:
a) promuovere la costituzione di societa' con imprese,
consorzi di imprese, produttori agricoli anche associati,
cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche
territoriali, enti pubblici economici o societa' da questi
partecipate, gruppi composti da imprenditori anche
associati e da enti o organismi pubblici o privati;
b) partecipa al capitale di societa' gia' costituite
ed operanti nel settore;
c) eroga finanziamenti agevolati a favore delle
societa' ed organismi di cui alle precedenti lettere a) e
b).
Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale
necessari per l'attuazione dei piani specifici di cui al
precedente art. 1.
La RIBS S.p.a. e' amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da cinque membri, dei quali il
presidente e' nominato dal Ministro dell'agricoltura e
delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri
sono nominati, rispettivamente, dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal
Ministro del bilancio e della programmazione economica e
dall'EFIM".
- La legge n. 194/1984, (Interventi a sostegno
dell'agricoltura), all'art. 14 prevede la costituzione di
un gruppo di supporto tecnico che operi per un biennio alle
dirette dipendenze del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste con compiti di studio, indagine e consulenza nella
determinazione e nell'attuazione della politica agricola
nazionale.
Tale termine di due anni e' stato prorogato di un
triennio dall'art. 10, comma 3, della legge 8 novembre
1986, n. 752: "Legge pluriennale per l'attuazione di
interventi programmati in agricoltura".
Infine, il comma 1 dell'art. 4 della citata legge n. 752
del 1986 riporta la somma di lire 5 mila miliardi da
destinare al finanziamento delle azioni a carattere
orizzontale e di quelle previste nel precedente comma 3
dello stesso art. 4, prevedendo per il 1990 - ultimo anno
considerato - uno stanziamento pari a lire 1.250 miliardi.
Si riproducono di seguito le disposizioni menzionate.
"Art. 14, legge n. 194/1984. - Per la collaborazione
alla determinazione ed all'attuazione della politica
agricola nazionale, anche in relazione alla politica
agricola comunitaria e con particolare riferimento alla
redazione e attuazione del Piano agricolo nazionale, e'
autorizzata la costituzione, per un biennio, di un gruppo
di supporto tecnico.
Il gruppo operera' alle dirette dipendenze del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, svolgendo compiti di
indagine, studio, consulenza, istruttoria, predisposizione
di elaborati e lavori preparatori e sara' composto di
funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti
pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa,
nel numero massimi di 40 unita', di cui non piu' della
meta' estranee alla pubblica amministrazione. L'incarico di
far parte del gruppo e' a tempo determinato. Le persone
estranee all'Amministrazione dello Stato sono scelte fra
esperti delle materie economiche, agrarie, statistiche,
organizzative e informatiche, giuridiche, amministrative,
tecniche e di pubbliche relazioni.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste disciplina,
con proprio decreto, l'organizzazione e l'attivita' del
gruppo.
Il trattamento economico dei componenti del gruppo sara'
determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con quello del tesoro,
applicando i criteri stabiliti dall'art. 17, quinto comma,
della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Per le finalita' di cui
ai precedenti commi e ove ne ricorra la necessita', l'onere
per ricerche, anche sistematiche, da commettersi a gruppi
di esperti e a organismi specializzati esterni
all'amministrazione,grava sull'autorizzazione di spesa di
cui al successivo comma.
Per i fini di cui al presente articolo, e' autorizzato
lo stanziamento per il biennio 1984-85 della somma di lire
quattro miliardi da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno
1984".
"Art. 10, comma 3, legge n. 752/1986. - 3. Sono abrogate
le disposizioni incompatibili con la presente legge. Per
quanto previsto dall'art. 5 della legge 1' luglio 1977, n.
403, dall'art. 7 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
dall'art. 12 della legge 1' agosto 1981, n. 423, dall'art.
6 della legge 4 giugno 1984, n. 194, continuano ad
applicarsi i criteri e le procedure ivi indicati. Il
termine temporale fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno
1984, n. 194, e' prorogato di un triennio; il relativo
onere determinato in lire 6 miliardi e' a carico degli
stanziamenti di cui all'art. 4".
"Art. 4, comma 1, legge n. 752/1986. - 1. Nel rispetto
delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, al finanziamento delle azioni a carattere orizzontale
promosse dal Ministero dell'agricolturae delle foreste, nel
quadro di una politica dei fattori a sostegno
dell'agricoltura nazionale, nonche' delle azioni di cui al
comma 3, e' destinata la somma di lire 5 mila miliardi.
Tale somma e' cosi' ripartita: lire 795 miliardi per l'anno
1986, lire 868 miliardi per l'anno 1987, lire 960 miliardi
per l'anno 1988, lire 1.127 miliardi per l'anno 1989 e lire
1.250 miliardi per l'anno 1990".