Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 21 del 07/02/1990 (Pubblicata nella G. U del 15 febbraio 1990 n. 38)
Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione.
Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per
matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle
disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153,
relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio
conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle
scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio
conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio
finali di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Gli interessati dovranno esibire al provveditorato agli studi,
cui inoltreranno la prescritta domanda di equipollenza,
documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di
cittadino straniero.
3. Le prove di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153,
possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 soltanto dopo
un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono
comprovare il requisito di cui al presente comma attraverso qualunque
documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a
provarlo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
MATTARELLA, Ministro della pubblica
istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al sole fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 5 della legge n. 153/1971 (Iniziative
scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e
perfezionamento professionali da attuare all'estero a
favore dei lavoratori italiani e loro congiunti) e' il
seguente:
"Art. 5. - I lavoratori italiani e loro congiunti
emigrati che abbiano conseguito all'estero un titolo di
studio nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole
italiane elementare e media possono ottenerne
l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di
studio italiani a condizione che sostengano una prova
integrativa di lingua e cultura generale italiana secondo
le norme e i programmi stabiliti con provvedimento del
Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il
Ministro per gli affari esteri.
Dalla prova integrativa sono esentati coloro che
producano l'attestato di frequenza con profitto delle
classi o corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente
art. 2, ovvero siano in possesso di un titolo di studio
straniero che comprenda la lingua italiana tra le materie
classificate.
I provveditori agli studi, accertate le condizioni
previste nei precedenti commi, rilasciano il documento
comprovante l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite
con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito
il Consiglio superiore della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro per gli affari esteri.
I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che
abbiano conseguito all'estero un titolo finale di studio
nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti
italiani di istruzione secondaria di secondo grado o di
istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a
tutti gli effetti di legge con i titoli di studio finali
italiani a condizione che sostengano le prove integrative
eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di
titolo di studio straniero da una apposita commissione
nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, composta
da sette membri, uno dei quali designato dal Ministero
degli affari esteri.
Le prove sono sostenute nella sede stabilita dal
provveditore agli studi al quale e' stata presentata la
domanda dall'interessato.
I programmi e le modalita' di svolgimento delle prove
sono stabiliti con provvedimento del Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della
pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per gli
affari esteri.
Il documento comprovante l'equipollenza e' rilasciato
dal provveditore agli studi.
La validita' in Italia di attestati di qualifica
professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o
loro congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel
terzo comma del precedente art. 4, e' concessa sulla base
di tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi
d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il
Ministro per la pubblica istruzione ove si tratti di
questioni rientranti anche nella sua competenza. Il
documento comprovante l'estensione della validita' e'
rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione.
Gli interessati dovranno esibire un attestato
dell'autorita' consolare comprovante la condizione di
lavoratori italiani o loro congiunti emigrati".
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