Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 217 del 30/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 6 agosto 1990 n. 182)
Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                     Istituzione del patrocinio 
  1. E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento
penale ovvero  penale  militare  per  la  difesa  del  cittadino  non
abbiente, imputato, persona offesa da reato, danneggiato che  intenda
costituirsi  parte  civile,  responsabile  civile  ovvero  civilmente
obbligato per la pena pecuniaria. 
  2. Il patrocinio e' altresi'  assicurato  nei  procedimenti  civili
relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno
e le restituzioni derivanti da reato, sempreche' le ragioni  del  non
abbiente risultino non manifestamente infondate. 
  3. Nei procedimenti penali l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato giova per tutti i gradi del procedimento. 
  4. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio  a
spese dello Stato ha effetto  per  tutti  i  gradi  di  giurisdizione
qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa. 
  5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando  l'interessato
non vi abbia provveduto, l'autorita' procedente nomina  un  difensore
cui e' corrisposto il compenso nella misura e  secondo  le  modalita'
previste dalla presente legge. Lo Stato ha  diritto  di  ripetere  le
somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano
i limiti di reddito di cui all'articolo 3. 
  6. Il trattamento  riservato  dalla  presente  legge  al  cittadino
italiano  e'  assicurato  altresi'  allo  straniero   e   all'apolide
residente nello Stato. 
  7. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data
di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non
abbienti avanti ad ogni giurisdizione. 
  8. La disposizione del comma  1  non  si  applica  ai  procedimenti
penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il  patrocinio  a  spese
dello Stato e' assicurato anche relativamente  a  detti  procedimenti
quando essi: 
    a) sono riuniti a procedimenti per delitti; 
    b)  sono  connessi  a  procedimenti  per  delitti  ancorche'  non
riuniti. 
  9. In ogni caso, la disposizione del comma 1  non  si  applica  nei
confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle  norme
per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi  e
sul valore aggiunto. 
 
 
 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
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