Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 217 del 30/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 6 agosto 1990 n. 182)
Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione del patrocinio
1. E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel procedimento
penale ovvero penale militare per la difesa del cittadino non
abbiente, imputato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda
costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente
obbligato per la pena pecuniaria.
2. Il patrocinio e' altresi' assicurato nei procedimenti civili
relativamente all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno
e le restituzioni derivanti da reato, sempreche' le ragioni del non
abbiente risultino non manifestamente infondate.
3. Nei procedimenti penali l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato giova per tutti i gradi del procedimento.
4. Nei procedimenti di cui al comma 2 l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato ha effetto per tutti i gradi di giurisdizione
qualora la parte ammessa risulti totalmente vittoriosa.
5. Nel processo penale a carico di minorenni, quando l'interessato
non vi abbia provveduto, l'autorita' procedente nomina un difensore
cui e' corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalita'
previste dalla presente legge. Lo Stato ha diritto di ripetere le
somme pagate nei confronti del minorenne e dei familiari che superano
i limiti di reddito di cui all'articolo 3.
6. Il trattamento riservato dalla presente legge al cittadino
italiano e' assicurato altresi' allo straniero e all'apolide
residente nello Stato.
7. Le disposizioni della presente legge si applicano fino alla data
di entrata in vigore della disciplina generale del patrocinio dei non
abbienti avanti ad ogni giurisdizione.
8. La disposizione del comma 1 non si applica ai procedimenti
penali concernenti contravvenzioni. Tuttavia il patrocinio a spese
dello Stato e' assicurato anche relativamente a detti procedimenti
quando essi:
a) sono riuniti a procedimenti per delitti;
b) sono connessi a procedimenti per delitti ancorche' non
riuniti.
9. In ogni caso, la disposizione del comma 1 non si applica nei
confronti dell'imputato per reati commessi in violazione delle norme
per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
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