Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 221 del 30/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 7 agosto 1990 n. 183)
Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.
Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Indirizzi generali ed attivita'
di interesse nazionale
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede con le modalita' di cui all'articolo 2, secondo
comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, ad aggiornare gli
indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario
sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla
medesima legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed
integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in
particolare, perseguire gli obiettivi, in vista dell'attuazione del
mercato unico europeo, di elevare il grado di economicita' del
settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la
riconversione delle strutture minerarie esistenti sul territorio
nazionale, di accrescere il livello tecnologico delle industrie
minerarie, promuovendo attivita' di ricerca finalizzata
all'innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e
metallurgici, e di favorire un piu' esteso inserimento ed una
maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in campo
internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le
professionalita' esistenti nel settore.
2. Entro il termine di cui al comma 1 il CIPE aggiorna l'elenco
delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il
Paese e indica, sulla base dei livelli di mineralizzazione
riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di
razionalizzazione del settore, le attivita' minerarie che, per il
preminente valore strategico o sociale, devono essere mantenute in
fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 7, anche se la
relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 752/1982 (Norme
per l'attuazione della politica mineraria), e' il seguente:
"Art. 2. - Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere della commissione
consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni
dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali di
categoria, fissa gli indirizzi generali della politica
nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze
generali di sviluppo economico del Paese, ed in linea con
le politiche comunitarie in materia mineraria, per attuare
una politica organica di approvvigionamento e di razionale
utilizzazione delle materie prime minerarie.
Il CIPE entro il termine suddetto, previo parere della
commissione consultiva interregionale di cui all'articolo
13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua inoltre le
sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il
Paese e indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo
del settore.
Il CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica,
previo parere della commissione consultiva interregionale
di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
le indicazioni di cui al precedente comma.
Il CIPE determina i criteri per il coordinamento delle
iniziative suscettibili di beneficiare di aiuti delle
Comunita' economiche europee".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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