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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Autorizzazione di spesa).
1. E' autorizzata la spesa di lire 1.683 miliardi per l'anno
finanziario 1990 e di lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno
finanziario 1991, relativa:
a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22 dicembre 1989
tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato
SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia), SAP
(Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano agenti
e assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di
Polizia), da attuarsi con successivo decreto del Presidente della
Repubblica, in materia di trattamento economico concernente il
personale della Polizia di stato, nonche' all'estensione, fatta salva
ogni disposizione contenute nella presente legge relativa alla
Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto
accordo all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della guardia di finanza,
al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 della legge 1 aprile
1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;
b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 43 della legge n. 121/1981 (Nuovo
ordinamento della pubblica sicurezza) cosi' recita:
"Art. 43 (Trattamento economico). - Il trattamento
economico del personale della polizia di Stato, esclusi i
dirigenti, e' stabilito sulla base di accordi di cui
all'art. 95, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ferma
restando la necessita' di approvazione per legge delle
spese incidenti sul bilancio dello Stato.
Gli accordi sono triennali.
Il trattamento economico del personale che espleta funzioni
di polizia e' costituito dallo stipendio del livello
retributivo e da una indennita' pensionabile, determinata
in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di
professionabilita' richiesti, nonche' alla responsabilita'
e al rischio connessi al servizio.
Alle trattative per la determinazione del trattamento
economico di cui al comma precedente partecipano i
sindacati di polizia nei modi e nelle forme previsti
dall'art. 95.
Vanno previsti, oltre all'iniziale, piu' classi di
stipendio, in maniera che la progressione economica sia
sganciata dalla progressione di carriera.
L'indennita' di cui al terzo comma assorbe l'assegno
personale di funzione previsto dall'art. 143 della legge 11
luglio 1980, n. 312.
Ai fini degli inquadramenti di cui all'art. 36, le
qualifiche dei ruoli del personale ch espleta funzioni di
polizia sono distribuite nei livelli retributivi di cui
alla Legge 11 luglio 1980, n. 3120 in quelli corrispondenti
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, come
segue:
a) IV livello: agente, agente seconda qualifica, assistente
di prima, assistente di seconda;
b) V livello: assistente di terza, sovrintendente di prima,
sovrintendente di seconda, sovrintendente di terza;
c) VI livello: sovrintendente di quarta, ispettore di
prima, ispettore di seconda;
d) VI livello-bis: ispettore di terza, a detta qualifica
del ruolo degli ispettori e' attribuito il livello di
stipendio di cui al VI livello, aumentato del 50 per cento
dell'incremento previsto per il VII livello;
e) VII livello: ispettore di quarta; prime due qualifiche
del ruolo direttivo;
f) VIII livello: terza qualifica del ruolo direttivo;
g) VIII livello-bis: qualifica apicale del ruolo direttivo;
a detta qualifica del ruolo direttivo e' attribuito il
livello di stipendio previsto dal secondo comma dell'art.
137 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Nella qualifica apicale del ruolo direttivo sono inquadrati
gli appartenenti alla terza qualifica con 4 anni di
anzianita' di qualifica.
Ai marescialli maggiori carica speciale dell'Arma dei
Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e'
attribuito il trattamento economico previsto per il
personale di cui al VI livello-bis.
Al personale civile di pubblica sicurezza, che per effetto
della promozione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 155
della legge 11 luglio 1980, n. 312 riveste la qualifica di
vice questore del ruolo ad esaurimento e' attribuito il
trattamento economico fissato dall'art. 133, secondo comma,
della citata legge n. 312.
Nella prima applicazione della presente legge e' concesso
al personale della Polizia di Stato un assegno ad personam
pensionabile, come anticipazione del riconoscimento delle
anzianita' di servizio maturate nelle carriere di
provenienza, da effettuarsi con gradualita' entro tre fasi.
La misura di tale assegno deve essere determinata in
relazione all'anzianita' di servizio maturata al 1 gennaio
1978.
Al personale della Polizia di Stato cui, per effetto del
passaggio dal ruolo di provenienza nei ruoli di cui
all'art. 36, spetta uno stipendio inferiore a quello che
sarebbe spettato nel ruolo e nel grado di qualifica di
provenienza, viene attribuito nel livello retributivo nel
nuovo ruolo, anche mediante attribuzione di scatti
convenzionali, lo stipendio di classe o scatto di importo
pari a quello percepito nel livello di provenienza.
Per le esigenze funzionali dei servizi di polizia, in
relazione alle disponibilita' effettive degli organici,
viene fissato annualmente, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, il
numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive
da retribuire come lavoro straordinario.
Le indennita' per la presenza e per i servizi fuori sede
nonche' il compenso per il lavoro straordinario vanno
determinati in misura proporzionale alla retribuzione
mensile.
La durata degli anni di permanenza in una classe di
stipendio puo' essere ridotta per meriti eccezionali
acquisiti durante il servizio, secondo modalita'
prestabilite e a favore di limitate aliquote di personale.
Il trattamento economico previsto per il personale della
Polizia di Stato e' esteso all'Arma dei Carabinieri e ai
corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16.
L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato
con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi
primo e secondo dell'art. 16 avviene sulla base della
tabella allegata alla presente legge.
Le indennita' speciali vanno determinate per chi svolge
particolari attivita', limitatamente al tempo del loro
effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle
indennita' stesse per effetto del possesso di
qualificazioni o specializzazioni.
Il trattamento economico del personale appartenente alle
qualifiche dirigenziali dei ruoli indicati nella presente
legge e categorie equiparate e' regolato dalla legge 10
dicembre 1973, n. 804 e successive modifiche ed
integrazioni, e dalle norme della presente legge.
Ai commissari del Governo delle province di Trento e
Bolzano, nonche' ai prefetti e ai direttori centrali del
Ministero spetta l'indennita' di cui al terzo comma del
presente articolo salvo il periodo di cui si trovano nella
posizione di fuori ruolo, a disposizione o comandati.
L'indennita' e' pensionabile nella misura del cinquanta per
cento ove sia percepita per un periodo complessivo
inferiore a cinque anni.
Per il personale indicato al comma precedente, in servizio
alla data del 25 aprile 1981, l'indennita' e' pensionabile
solo nella misura del 50 per cento, ove la stessa sia stata
percepita o le suddette funzioni siano state esercitate per
un periodo complessivo inferiore a cinque anni.
Ai funzionari del ruolo dei commissari che abbiano prestato
servizio senza demerito per 15 anni, e' attribuito il
trattamento economico spettante al primo dirigente.
Ai funzionari del ruolo dei commissari e ai primi
dirigenti, che abbiano prestato servizio senza demerito per
25 anni, e' attribuito il trattamento economico spettante
al dirigente superiore.
Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione
civile dell'interno in servizio presso il dipartimento
della pubblica sicurezza o degli uffici dipendenti dalle
autorita' nazionali e provinciali di pubblica sicurezza,
nonche' al personale di altre amministrazioni dello Stato
che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle forze di polizia, spetta una
indennita' mensile speciale non pensionabile di importo
complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al
terzo comma. L'indennita' speciale non compete al
personale che beneficia dell'indennita' di cui al terzo
comma del presente articolo.
Al personale di cui al comma precedente spetta il compenso
per il lavoro straordinario secondo le modalita' e le
misure previste per le corrispondenti qualifiche degli
appartenenti alla Polizia di Stato.
Fino a quando non sara' determinato il trattamento
economico mediante accordi di cui all'art. 95, l'indennita'
pensionabile prevista dal comma terzo e' costituita dalla
indennita' mensile d'istituto di cui alla legge 8 dicembre
1970, n. 1054, e successive modificazioni, ed e'
corrisposta con le modalita' prescritte dalla legge stessa.