Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 235 del 02/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 14 agosto 1990 n. 189)
Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico della zona del Vajont.
Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico della zona del Vajont.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo
19-quater, primo comma, lettera a), della legge 4 novembre 1963, n.
1457, e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e lire
5 miliardi per l'anno 1992.
2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante utilizzo
delle proiezioni per il 1991 e il 1992 dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo utilizzando la voce "Rifinanziamento della legge n. 1457 del
1963, articolo 19, lettera a), a favore delle imprese che si
insediano nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont e nella
provincia di Belluno".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del primo comma dell'art. 19-quater della
legge n. 1457/1963 (Provvidenze a favore delle zone
devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963),
e' il seguente:
"Art. 19-quater. - Alle imprese che si insediano nelle
aree di cui al precedente articolo 19- bis sono concessi:
a) un contributo a carico dello Stato, fino ad un
massimo del 20 per cento della spesa, per l'installazione
dell'impianto, da corrispondersi in base agli stati di
avanzamento accertati dall'Ufficio tecnico erariale
competente per territorio;
b) un finanziamento, per la parte residua della spesa,
con un tasso di interesse non superiore al 3 per cento
comprensivo della spesa, ammortizzabile in 15 anni,
restando a carico dello Stato la differenza fra il tasso
fissato nelle convenzioni di cui all'art. 19, lettera a), e
quello predetto".
- Il testo dell'art. 19, lettere a) e b), della citata
legge n. 1457/1963 e' il seguente:
"Art. 19. - Con convenzioni da stipularsi dal Ministro
per l'industria e per il commercio, di concerto con il
Ministro per il tesoro, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono regolati i
rapporti tra lo Stato e gli istituti e le aziende di
credito:
a) per consentire agli stessi di concedere
finanziamenti alle imprese danneggiate, al tasso di
interesse non superiore al 3 per cento, previsto
dall'articolo 12, con assunzione a carico dello Stato della
differenza da determinarsi nella stessa convenzione;
b) per il pagamento degli interessi durante il periodo
di moratoria previsto dall'articolo 16, primo comma".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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