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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 239 del 07/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 17 agosto 1990 n. 191)
Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari.
Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari
di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e' opzionale, fermo restando il collocamento a
riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del
settantesimo anno di eta'. Sono fatte salve le disposizioni piu'
favorevoli previste per coloro che siano in possesso di specifici
requisiti.
2. L'opzione puo' essere esercitata con domanda da presentare a
partire dal sessantacinquesimo anno di eta' e non oltre il compimento
del sessantanovesimo anno di eta'; ha effetto dall'anno accademico
successivo e, dopo il collocamento fuori ruolo, non puo' essere
revocata.
3. La disposizione del comma 1 si applica, a domanda da presentare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai professori universitari ordinari collocati fuori ruolo a
norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.
382 del 1980, sempre che essi non abbiano gia' raggiunto il
sessantanovesimo anno di eta'. Qualora si sia gia' provveduto alla
copertura dei posti resisi vacanti a seguito del collocamento fuori
ruolo disposto in applicazione del medesimo articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e non sia possibile
al professore riammesso in ruolo di riassumere il suo insegnamento,
il consiglio di facolta' provvede a norma dell'articolo 9 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 382/1980
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica), e' il seguente:
"Art. 19 (Collocamento fuori ruolo e collocamento a
riposo). - I professori ordinari sono collocati fuori ruolo
a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e a riposo
cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo.
Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme
previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di
presentare la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non
sia diversamente disposto.
La loro partecipazione all'attivita' didattica e
scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle
norme attualmente in vigore.
Le competenti autorita' accademiche determineranno i
compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo
in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo
definito".
- Il testo dell'art. 9 del citato D.P.R. n. 382/1980 e'
il seguente:
"Art. 9 (Utilizzazione temporanea per insegnamenti
diversi da quello di titolarita'). - Il professore
ordinario, nella salvaguardia della liberta' di
insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, puo'
essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa
facolta' o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle
attivita' didattiche previste nei successivi commi.
In base ai programmi determinati ai sensi del precedente
art. 7, al professore ordinario puo' essere affidato con il
suo consenso lo svolgimento, in sostituzione
dell'insegnamento di cui e' titolare, di un corso di
insegnamento in materia diversa purche' compresa nello
stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti
riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale.
Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere
l'insegnamento di cui e' titolare. I professori ordinari
titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un
secondo insegnamento.
Al professore ordinario puo' altresi' essere affidato
con il suo consenso lo svolgimento di attivita' didattiche
aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento
previsti per il conseguimento del diploma di laurea,
incluse le attivita' relative ai corsi nelle scuole dirette
a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e
le attivita' relative agli studi per il conseguimento del
dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di
facolta', sempre nell'ambito della programmazione didattica
annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette
attivita' didattiche tra i professori interessati e con il
loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il
carico didattico.
In ogni caso l'impegno didattico complessivamente
considerato del professore non puo' essere inferiore
all'impegno orario per l'attivita' didattica previsto dal
successivo art. 10.
I consigli delle facolta' o scuole possono altresi'
affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il
loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della
stessa facolta', lo svolgimento di un secondo insegnamento
per materia affine.
In caso di indisponibilita' dei titolari, e sempre che
sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia
possibile provvedere diversamente, i consigli delle
facolta' possono, per i posti di ruolo i cui titolari siano
indisponibili, conferire supplenze, con il loro consenso, a
professori appartenenti alla stessa facolta' della stessa
materia o di materie che, sulla base dei raggruppamenti
concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale,
sia da considerare affine; in mancanza, con motivata
deliberazione in relazione alla effettiva necessita',
previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a
professori di altra facolta' della stessa universita' o a
professori di altra universita'. La supplenza svolta nei
limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo
art. 10 e' affidata a titolo gratuito".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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