Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia e di
pubblicita' secondo le modalita' previste dalla presente legge e
dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.