Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 283 del 02/10/1990 (Pubblicata nella G. U del 8 ottobre 1990 n. 235)
Licenza per depositi di caffe'. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344.
Licenza per depositi di caffe'. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1966, n.
344, e' sostituito dal seguente:
"La licenza di cui all'articolo 1 e' rilasciata dall'intendente di
finanza della provincia ove e' posto l'esercizio o lo stabilimento,
sentito il comando della Guardia di finanza competente per
territorio; essa ha validita' fino al 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello del rilascio. La licenza puo' essere rinnovata
ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro il
termine di scadenza".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 344/1966
(Disposizioni concernenti la disciplina del movimento del
caffe' nazionalizzato, ai fini della prevenzione e
repressione del contrabbando doganale nel particolare
settore), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 2. - La licenza di cui all'articolo 1 e'
rilasciata dall'intendente di finanza della provincia ove
e' posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando
della Guardia di finanza competente per territorio; essa ha
validita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello del rilascio. La licenza puo' essere rinnovata ogni
cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro
il termine di scadenza.
Nella licenza deve essere indicata l'attivita' che
l'impresa svolge, nonche' l'ubicazione dell'esercizio o
stabilimento ed il quantitativo massimo di caffe' che puo'
esservi introdotto.
Il rilascio della licenza puo' essere rifiutato, qualora
il titolare dell'azienda abbia commesso nel triennio
antecedente la data della domanda una infrazione alla
presente legge o ad altre leggi in materia doganale,
costituente delitto.
La licenza puo' essere sospesa dall'intendente di
finanza nei confronti delle aziende i cui titolari abbiano
commesso una infrazione alla presente legge o ad altre
leggi in materia doganale, costituente delitto. Se
l'infrazione e' definita in via amministrativa, ai sensi
delle vigenti disposizioni, l'intendente di finanza puo'
altresi' procedere alla revoca della licenza. In ogni caso
la condanna definitiva per una delle predette violazioni
comporta la revoca della licenza, nonche' l'esclusione dal
rilascio di altra licenza della specie per un periodo di
tre anni dalla data della condanna definitiva".
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