Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 289 del 11/10/1990 (Pubblicata nella G. U del 17 ottobre 1990 n. 243)
Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi.
Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Beneficiari
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano
state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', nonche' ai
minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60
decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000
hertz, e' concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a
trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro
minorazione, una indennita' mensile di frequenza di importo pari
all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2. La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata
alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o
di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o
privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati nel
trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di
persone portatrici di handicap.
3. L'indennita' mensile di frequenza e' altresi' concessa ai
mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole,
pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola
materna, nonche' centri di formazione o di addestramento
professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti
stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche'
la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori
che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5. L'indennita' mensile di frequenza e' erogata alle medesime
condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si
applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 118/1971
(Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5,
recante provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi
civili - e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi
civili), e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 13 (Assegno mensile). - Ai mutilati ed invalidi
civili di eta' compresa tra il diciottesimo ed il
sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata
una riduzione della capacita' lavorativa, nella misura
superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il
tempo in cui tale condizione sussiste, e' concesso a carico
dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno, un
assegno mensile di L. 12.000 per tredici mensilita', con
le stesse condizioni e modalita' previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo
precedente.
L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma puo'
essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali
del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che
i beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle
loro condizioni fisiche".
N.B. - L'art. 22 del D.L. 30 giugno 1972, n. 267
(Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed
assistenziali), ha elevato a lire 18.000 l'assegno previsto
dal presente art. 13 dal 1 luglio 1972. (v. pero' appresso
l'art. 7 D.L. n. 30/1974).
Per opportuna conoscenza del lettore si riportano i
testi delle seguenti disposizioni legislative:
- Art. 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.
509 (Norme per la revisione delle categorie delle
minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici
previsti dalla legislazione vigente per le medesime
categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26
luglio 1988, n. 291):
"Art. 9. - 1. A modifica dell'art. 13, primo comma,
della legge 30 marzo 1971, n. 118, la riduzione della
capacita' lavorativa indicata nella misura superiore ai due
terzi e' elevata alla misura pari al 74 per cento a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 2, comma 1.
2. Restano salvi i diritti acquisiti dai cittadini che
gia' beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano gia'
ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento
dei requisiti sanitari da parte delle competenti
commissioni".
- Art. 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854
(Modalita' di erogazione degli assegni, delle pensioni ed
indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti):
"Art. 11. - In sostituzione della pensione o
dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30
marzo 1971, n. 118, i mutilati ed invalidi civili sono
ammessi, dal primo giorno del mese successivo al compimento
dell'eta' di 65 anni, su comunicazione del Ministero
dell'interno all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, da effettuarsi sei mesi prima del cennato termine,
al godimento della pensione sociale a carico del fondo di
cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153".
- Art. 7 del D.L. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il
miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed
assistenziali), convertito, con modificazioni, nella legge
16 aprile 1974, n. 114:
"Art. 7 (Mutilati ed invalidi civili). - La pensione di
inabilita' di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n.
118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui
confronti sia accertata una totale inabilita' lavorativa,
e' elevata a L. 494.000 annue. Gli importi di L. 25.000, di
cui al terzo comma del citato art. 12, sono elevati a L.
38.000.
L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi
civili, di cui all'art. 13 della citata legge, modificato
dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' elevato
a L. 35.000 mensili.
L'assegno a favore dei mutilati ed invalidi civili di
cui all'art. 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485,
e' elevato a L. 35.000 mensili".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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