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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Effetti della dichiarazione di conversione
1. L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve
interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo
in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto
a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto
dall'inizio dell'annata agraria successiva.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 26 della legge n. 203/1982 (Norme sui
contratti agrari) e' il seguente:
"Art. 26 (Effetti della conversione). - La conversione
del contratto associativo in contratto di affitto a
coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata
agraria successiva alla comunicazione del richiedente".