Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 31 del 14/02/1990 (Pubblicata nella G. U del 24 febbraio 1990 n. 46)
Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilita' sul latte, relativi al mese di aprile 1988.
Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilita' sul latte, relativi al mese di aprile 1988.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La sovrattassa prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 16
giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1 agosto 1978, n. 426,
non si applica nel caso del ritardato pagamento del prelievo di
corresponsabilita' sul latte relativo al mese di aprile 1988 purche'
detto versamento sia avvenuto entro il 30 settembre 1988. Non si da'
luogo al rimborso di sovrattasse eventualmente gia' corrisposte.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 282/1978 (Modalita' di
applicazione dei regolamenti CEE n. 1079/77 del Consiglio e
n. 1822/77 della Commissione, relativi alla istituzione di
un prelievo di corresponsabilita' sulla produzione del
latte bovino) e' il seguente:
"Art. 10. - Il controllo sull'adempimento delle
disposizioni previste dai regolamenti CEE numeri 1079/77 e
1822/77 e dal presente decreto e' affidato agli ufficiali
ed agenti di polizia tributaria.
Salve le disposizioni del codice penale, per le
infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si
applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entita'
del prelievo di corresponsabilita' dovuta, nell'ipotesi in
cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente,
ma comunque antecedentemente alla constatazione
dell'infrazione ai sensi dell'articolo successivo. La
soprattassa e' ridotta al 20 per cento qualora il
versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da
quello della scadenza del termine previsto. In caso di
omesso versamento, la soprattassa e' dovuta in misura pari
al doppio del prelievo.
Qualora il prelievo di corresponsabilita' sia versato in
misura inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal
comma precedente si applica, nelle stesse misure, sulla
differenza versata tardivamente o non corrisposta.
In caso di irregolare tenuta della contabilita' di
magazzino di cui all'art. 4 del presente decreto si applica
la pena pecuniaria da lire centocinquantamila a lire
unmilione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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