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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito
presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi
dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, e' incrementato
della somma di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al
1995.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 37 della legge n. 949/1952
(Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento
dell'occupazione), come sostituito dall'art. 1 della legge
n. 685/1971, e' il seguente:
"Art. 37. - E' istituito presso la Cassa un fondo per il
concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di
credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli
istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35.
Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:
a) dai conferimenti dello Stato;
b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi
secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da
utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni
conferenti;
c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua
partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima,
ai sensi del successivo art. 39;
d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della
Cassa esistenti alla chisura dell'esercizio 1957.
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi sono determinati
con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds
stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono
deliberate da appositi comitati tecnici regionali
costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo
di regione e composti:
da un rappresentante della regione, il quale assume le
funzioni di presidente;
da due rappresentanti delle commissioni regionali
dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio
1956, n. 860;
da un rappresentante della Cassa per il credito alle
imprese artigiane;
da un rappresentante della Ragioneria generale dello
Stato.
Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un
rappresentante della Corte dei conti.
Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici
regionali sono a carico delle regioni".