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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 349 del 28/11/1990 (Pubblicata nella G. U del 28 novembre 1990 n. 278)
Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981.
Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 6 della legge 7 aprile 1989,
n. 128, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1990, n.
246, e' prorogato di sessanta giorni ai soli fini della presentazione
alle Camere della relazione.
2. L'attivita' istruttoria della Commissione si intende conclusa
alla data del 28 novembre 1990, fatta salva l'acquisizione di atti e
documenti gia' richiesti nell'ambito delle indagini pregresse.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- L'art. 6 della legge n. 128/1989 (Istituzione di una
commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli
interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori
della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del
novembre 1980 e febbraio 1981), come sostituito dall'art. 1
della legge n. 246/1990, e' cosi' formulato:
"Art. 6. - 1. La commissione completa i suoi lavori
entro quattordici mesi dal suo insediamento. Entro lo
stesso termine presenta alle Camere una relazione,
unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli
atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in
relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la
commissione non disponga diversamente".
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