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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e' autorizzata
a progettare il defintivo completamento del laboratorio di fisica
nucleare del Gran Sasso relativamente alle seguenti opere:
a) due nuove sale laboratorio in sotterraneo;
b) una galleria carrabile di accesso e servizio per il
collegamento autonomo del laboratorio in sotterraneo con l'esterno
sul versante aquilano, ivi compresa la corsia di attesa, le nicchie
ospitanti il monitoraggio ambientale e gli eventuali cunicoli di
emergenza;
c) l'ampliamento ed adeguamento del centro
direzionale-laboratorio esterno, nell'area adiacente il fabbricato
esistente, nonche' il suo allaccio alla galleria di collegamento con
il laboratorio sotterraneo.
2. In considerazione della particolare natura delle opere di cui al
comma 1, il progetto e' sottoposto alla procedura di valutazione di
impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, e con particolare
riferimento alla valutazione dell'impatto con l'equilibrio
idrogeologico della montagna.
3. L'ANAS e' autorizzata a realizzare le opere di cui al comma 1 in
caso di esito positivo della valutazione di impatto ambientale, o
parte di esse in caso di esito parzialmente positivo della suddetta
valutazione, conformemente alle indicazioni del Ministero
dell'ambiente, assumendo, se necessario, le opportune misure di
mitigazione e le eventuali alternative indicate.
4. Ricorrendo i motivi previsti dalle lettere b), c) e d) del primo
comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584, l'ANAS puo'
curare l'esecuzione degli interi lavori di cui alla presente legge
secondo le modalita' gia' previste dai commi secondo, quarto e quinto
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32.
5. Completate le opere di cui al comma 1, l'ANAS le consegna
all'Istituto nazionale di fisica nucleare, il quale provvede con
propri fondi all'attrezzatura, alla sperimentazione, alla gestione ed
alla manutenzione delle stesse.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale) e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo presenta al Parlamento il
disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme
tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
5, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al
successivo art. 11, conformemente alla direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai
fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione
o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu'
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel
caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi
vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio
della comunicazione del progetto.".
- Il D.P.C.M. n. 377/1988 reca "Regolamentazione delle
pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale".
- Il testo delle lettere b), c) e d) del primo comma
dell'art. 5 della legge n. 584/1977 (Norme di adeguamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici alle direttive della Comunita' economica europea)
e' il seguente:
"I soggetti appaltanti di cui all'art. 1 non sono tenuti
ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di
quelle di cui all'art. 7, nei seguenti casi:
(omissis);
b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per
ragioni tecniche, artistiche, o attinenti alla protezione
dei diritti di esclusiva, non puo' essere affidata che ad
un esecutore determinato;
c) quando si tratti di lavori da effettuare
nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;
d) quando, nella misura dello stretto necessario,
l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti
imprevedibili dai soggetti appaltanti non sia compatibile
con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla
presente legge".
- Il testo dei commi secondo, quarto e quinto dell'art.
1 della legge n. 32/1982 (Costruzione di un laboratorio di
fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso) e' il
seguente:
"Per consentire in piu' rapida realizzazione dei lavori,
l'ANAS puo' affidarne l'esecuzione alle stesse imprese
esecutrici delle opere civili e degli impianti della
galleria, in applicazione dell'art. 5, primo comma, lettere
b) e c), ed ultimo comma della legge 8 agosto 1977, n. 584.
(Omissis).
Alla spesa di cui al precedente comma si applicano le
disposizioni dell'art. 9 del decreto-legge 16 febbraio
1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6
aprile 1977, n. 106, cosi' come sostituito dall'art. 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 32.
Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente
legge, il direttore generale dell'ANAS si avvale del parere
della commissione tecnico-finanziaria costituita in
applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 10 febbraio
1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6
aprile 1977, n. 106, e puo' utilizzare il personale assunto
ai sensi dell'art. 6 del decreto stesso".