Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 379 del 11/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1990, n. 293
Indennita' di maternita' per le libere professioniste.
Indennita' di maternita' per le libere professioniste.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Destinazione e misura dell'indennita'
1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, a ogni iscritta a una cassa di
previdenza e assistenza per i liberi professionisti di cui alla
tabella A allegata alla presente legge e' corrisposta un'indennita'
di maternita' per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i
due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi
successivi la data effettiva del parto.
2. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari
all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e
denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo
anno precedente a quello della domanda.
3. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere
inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura
pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica
di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali
di cui al secondo comma del medesimo articolo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 402/1981
(Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
contribuzioni) e' il seguente:
"Art. 1 (Minimale di retribuzione ai fini contributivi).
- A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio
1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi
compresa la misura giornaliera dei salari medi
convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale,
nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al
presente decreto.
I limiti minimi di retribuzione di cui al comma
precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982,
nella stessa misura percentuale delle variazioni delle
pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19
della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle
10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale
da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai
contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per
settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto
dal 1 gennaio 1984.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il
limite massimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori
soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e
loro organismi associati soggetti alle norme di cui al
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della
piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla
legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori a
domicilio, e' stabilito, per tutte le contribuzioni dovute
in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L.
10.000.
L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al
comma precedente varia nella stessa misura percentuale e
con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni
che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge
30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per
eccesso.
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti
per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai
contributi dovuti per la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione generale obbligatoria.
Con effetto dal 1 gennaio 1981 le tabelle A, B e C
allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite
dalle tabelle C, D ed E allegate al presente decreto.".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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