Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 393 del 21/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1990, n. 298
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto.
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere indulto
nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non
superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o
congiunte alle pene detentive.
2. Il Presidente della Repubblica e' altresi' delegato a stabilire
che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma
dell'articolo 151 del codice penale.
AVVERTENZA:
Non sono riportate in calce alla presente legge le
relative note, in quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 24 dicembre 1990 si procedera' alla
pubblicazione del testo del decreto del Presidente della
Repubblica di concessione dell'indulto corredato delle
relative note.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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