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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di assicurare un contributo alla stabilizzazione
dell'economia sovietica, la Repubblica italiana provvede a fornire
all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS) o alla
Banca per le relazioni economiche con l'estero dell'URSS assistenza
finanziaria mediante crediti fino ad un importo globale massimo in
linea capitale di lire 2.200 miliardi, da destinarsi al miglioramento
della bilancia dei pagamenti del predetto Paese, con l'intervento
diretto di aziende o istituti di credito italiani.
2. Condizioni, modalita' e termini dell'intervento di cui alla
presente legge saranno determinati d'accordo con il Governo
dell'URSS.
3. Sui crediti di cui al presente articolo e' accordata la garanzia
dello Stato per il totale rimborso del capitale e per l'intero
pagamento degli interessi.
4. Il Ministero del tesoro e' surrogato nei diritti dei creditori
verso i debitori in conseguenza dell'operativita' della suddetta
garanzia statale.
5. Alle operazioni di cui alla presente legge si applicano le
disposizioni di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 10
del decreto-legge 14 marzo 1988, n 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2-bis, secondo periodo, dell'art.
10 del D.L. n. 70/1988 (Norme in materia tributaria
nonche' per la semplificazione delle procedure di
accatastamento degli immobili urbani) e' il seguente:
"L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i
finanziamenti all'esportazione di durata superiore a
diciotto mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, e' ridotta allo 0,05 per cento e si
applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito
della legge 24 maggio 1977, n. 277".