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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 399 del 15/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1990, n. 302
Norme sulla circolazione delle trattrici agricole.
Norme sulla circolazione delle trattrici agricole.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 69- bis del testo unico delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto
dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1984, n. 719, e' inserito il
seguente:
"Art. 69-ter (Circolazione delle trattrici agricole). - 1. Le
trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo
portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:
a) la lunghezza complessiva dell'insieme trattrice-attrezzo non
deve superare il doppio di quella della trattrice isolata non
zavorrata, fermo restando l'obbligo di iscrizione nella sagoma
fissata dagli articoli 32 e 69;
b) la massa complessiva dell'attrezzo o degli attrezzi portati
non deve superare il 30 per cento di quella della trattrice isolata e
non zavorrata nei limiti delle masse fissate dall'articolo 69;
c) quali che siano le condizioni di carico della trattrice la
massa trasmessa sulla strada dall'asse di guida in condizioni
statiche non deve essere inferiore al 20 per cento di quella della
trattrice stessa in ordine di marcia;
d) il bloccaggio tridirezionale degli attacchi di supporto degli
attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi oscillazione
degli stessi rispetto alla trattrice;
e) le attrezzature semiportate agganciate all'attacco a tre punti
posteriore della trattrice agricola debbono essere equipaggiate con
una o piu' ruote liberamente orientabili intorno ad un asse verticale
rispetto al piano di appoggio, ovvero essere munite di dispositivi
atti a consentire la corretta iscrizione in curva del complesso
trattrice-attrezzo.
2. Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature portate o
semiportate devono essere dotati di pannelli retroriflettenti e
fluorescenti con le caratteristiche colorimetriche e fotometriche di
cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 388.
3. Qualora gli ingombri costituiti da attrezzi portati o
semiportati occultino la visibilita' dei dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione della trattrice, questi devono essere
ripetuti secondo quanto disposto dal regolamento, ovvero dalle
prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.
4. Le trattrici agricole con attrezzature di tipo portato o
semiportato ancorche' rientranti nei limiti di sagoma di cui al comma
1, devono essere equipaggiate con il dispositivo a luce lampeggiante
gialla previsto dal quinto comma dell'art. 76.
5. Le trattrici agricole equipaggiate con attrezzature di tipo
portato o semiportato che non rientrano nei limiti stabiliti nel
comma 1 sono considerate macchine agricole eccezionali e si applicano
ad esse le norme di cui all'articolo 69- bis.
6. Chiunque viola la disposizione di cui al comma 5 e' punito ai
sensi dell'articolo 69.
7. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire centomila a lire quattrocentomila".
2. Le dimensioni dei pannelli di cui al comma 2 dell'articolo 69ter
del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, nonche' le relative modalita' di applicazione e i
tempi di attuazione saranno definiti con apposito decreto del
Ministro dei trasporti da emanare, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. All'articolo 70 del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' premesso il
seguente comma:
"Alle trattrici equipaggiate in posizione anteriore con
attrezzature di tipo portato o semiportato e' fatto divieto di traino
di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di
frenatura".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 dicembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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