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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 404 del 27/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1990, n. 302
Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nel periodo transitorio dal 1 gennaio 1986 al 31 dicembre 1991,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera c),
della legge 19 maggio 1986, n. 224, il numero annuale delle
promozioni dei capitani del servizio permanente effettivo dei Corpi
di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) ed
automobilistico dell'Esercito e' fissato in tante unita' pari alla
somma dei capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di
ciascuno degli anni del periodo transitorio predetto, nove anni di
permanenza nel grado o quindici di servizio da ufficiale in servizio
permanente. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da
non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali piu' anziani in
ruolo.
2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge
23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto al 31 dicembre 1992.
3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero
delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli
del servizio permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991,
1992 e 1993 sara' disposta con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, fermo restando che
il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun
anno non potra' superare un terzo delle promozioni previste dalla
legge 19 maggio 1986, n. 224, per il triennio 1986-1988.
4. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3 annessa alla
legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella
annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del
grado di tenente, le parole: "2 anni in reparti di impiego" sono
sostituite dalle seguenti: "4 anni di anzianita' di grado, di cui 2
anni in reparti di impiego".
5. Nei commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge 10 maggio
1983, n. 212, le parole: "presenti in ruolo alla data del 31 dicembre
dell'anno di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "presenti in ruolo alla data del 31 dicembre
dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente
legge".
6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze Armate del
Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo
frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un
anno, presso la accademie militari o istituti universitari, non sono
computati nell'organico dei rispettivi ruoli. Le eccedenze che
dovessero crearsi per effetto di tale disposizione dovranno essere
riassorbite nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge.
7. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2 annessa alla
legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in
corrispondenza dei gradi di ammiraglio di divisione, capitano di
vascello e capitano di fregata, dopo l'indicazione del rispettivo
tipo di comando, sono aggiunte le parole "o incarico equipollente".
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