Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 418 del 15/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 2 gennaio 1991, n. 1
Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto.
Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di assicurare la realizzazione del Festival dei Due
Mondi e di garantirne la continuita' e' assegnato alla Fondazione
Festival dei Due Mondi di Spoleto, riconosciuta con decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1987, di cui e' dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1988, un contributo di
lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni
culturali e ambientali.
2. La Fondazione di cui al comma 1 e' tenuta a trasmettere
annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali i bilanci
preventivo e consuntivo, deliberati dagli organi di amministrazione
competenti.
3. A decorrere dall'anno 1993 alla quantificazione del contributo
si provvede con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23
agosto 1988, n. 362.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e' il
seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove
imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o
maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente
articolo. Essa contiene:
(omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge
finanziaria".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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