Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 431 del 29/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1991, n. 11
Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1ø marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'adozione,  l'integrazione  e  il  perfezionamento  degli
impianti  di  prevenzione  e  sicurezza  a  tutela   del   patrimonio
architettonico,   archeologico,  artistico-storico,  bibliografico  e
archivistico, e' autorizzata, nel biennio 1990-1991, la spesa di lire
82  miliardi, di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi
nel 1991.
  2.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, gli organi del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali  propongono  ai  rispettivi  uffici  centrali il programma
biennale degli interventi di cui al comma 1.  Nei  successivi  trenta
giorni  il  Ministro  per  i  beni culturali e ambientali, sentito il
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,  approva,  con
proprio decreto, il piano biennale degli interventi da realizzare.
  3.  Enti publici e privati possono chiedere al Ministero per i beni
culturali  e  ambientali  l'intervento  diretto   dello   Stato   per
l'adozione,  l'integrazione  e  il  perfezionamento degli impianti di
sicurezza, previa dimostrazione della impossibilita' a provvedervi  a
proprie spese.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022