Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 431 del 29/12/1990 Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1991, n. 11
Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1ø marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.
Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1ø marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli
impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio
architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e
archivistico, e' autorizzata, nel biennio 1990-1991, la spesa di lire
82 miliardi, di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi
nel 1991.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli organi del Ministero per i beni culturali e
ambientali propongono ai rispettivi uffici centrali il programma
biennale degli interventi di cui al comma 1. Nei successivi trenta
giorni il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, con
proprio decreto, il piano biennale degli interventi da realizzare.
3. Enti publici e privati possono chiedere al Ministero per i beni
culturali e ambientali l'intervento diretto dello Stato per
l'adozione, l'integrazione e il perfezionamento degli impianti di
sicurezza, previa dimostrazione della impossibilita' a provvedervi a
proprie spese.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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