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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Facolta' di ricongiunzione
1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore
autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza
per liberi professionisti, e' data facolta', ai fini del diritto e
della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di
tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme
previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualita' di
lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facolta' e' data al libero professionista che sia stato
iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori
dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini
della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le
medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in
qualita' di libero professionista.
3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso
diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
4. Dopo il compimento dell'eta' pensionabile la ricongiunzione, ai
fini del diritto e della misura di un'unica pensione, puo' essere
richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano
far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime
obbligatorio in relazione ad attivita' effettivamente esercitata.
5. Il libero professionista che goda della erogazione di una
pensione di anzianita', puo' chiedere all'ente erogatore la
ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la
liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova
contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione puo' essere
esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della
successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le
eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la
copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le
somme effettivamente versate, ai sensi dell'articolo 2.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.