Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 46 del 05/03/1990 (Pubblicata nella G. U del 12 marzo 1990 n. 59)
Norme per la sicurezza degli impianti.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge  i  seguenti
impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile: 
    a) gli impianti di produzione, di trasporto, di  distribuzione  e
di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli  edifici  a
partire  dal  punto  di  consegna  dell'energia   fornita   dall'ente
distributore; 
    b) gli impianti radiotelevisivi  ed  elettronici  in  genere,  le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; 
    c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; 
    d) gli impianti idrosanitari  nonche'  quelli  di  trasporto,  di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo  di  acqua  all'interno
degli edifici a partire dal  punto  di  consegna  dell'acqua  fornita
dall'ente distributore; 
    e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione  di  gas  allo
stato liquido o aeriforme all'interno degli  edifici  a  partire  dal
punto  di  consegna  del  combustibile  gassoso   fornito   dall'ente
distributore; 
    f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; 
    g) gli impianti di protezione antincendio. 
  2. Sono altresi' soggetti all'applicazione della presente legge gli
impianti di cui al  comma  1,  lettera  a),  relativi  agli  immobili
adibiti ad attivita' produttive, al  commercio,  al  terziario  e  ad
altri usi. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 
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