Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 48 del 16/03/1990 (Pubblicata nella G. U del 19 marzo 1990 n. 65)
Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane.
Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le norme di cui agli articoli 1, primo e terzo comma, e 3 della
legge 22 dicembre 1984, n. 892, si applicano per una sola volta anche
ai farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge
abbiano gestito per un periodo ininterrotto di almeno tre anni
farmacie urbane e che dimostrino di possedere un'anzianita'
professionale di almeno cinque anni.
2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane
o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono
risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie
vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 marzo 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
__________
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 892/1984 (Norme
concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie
rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475, e
28 febbraio 1981, n. 34) e' il seguente:
"Art. 1. - I farmacisti che gestiscono da almeno tre
anni alla data di entrata in vigore della presente legge
una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi
dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per
una sola volta, a conseguire la titolarita' della farmacia,
purche' la stessa al momento della presentazione della
domanda di cui al successivo articolo 3 non sia stata
assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta
autorizzazione o non sia in via di assegnazione essendo
stato espletato il concorso.
Il periodo di tre anni di gestione di cui al primo comma
viene calcolato in via continuativa, ovvero per sommatoria
di servizi prestati, in qualita' di titolare, direttore o
collaboratore di farmacia, nell'arco degli ultimi sei anni
con interruzioni non superiori ad un semestre, purche' al
momento dell'entrata in vigore della presente legge il
beneficiario gestisca la farmacia rurale da almeno un anno.
E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia'
trasferito la titolarita' di altra farmacia, ai sensi
dell'articolo 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968,
n. 475".
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 892/1984 e'
il seguente:
"Art. 3. - Le domande, debitamente documentate, devono
pervenire, a pena di decadenza, all'autorita' sanitaria
competente per territorio entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli
precedenti e' effettuato entro un mese dalla presentazione
delle domande".
_________
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