Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 5 del 17/01/1990 (Pubblicata nella G. U del 22 gennaio 1990 n. 17)
Rinvio delle elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  data  di  svolgimento  delle  elezioni  per  il rinnovo dei
comitati dell'emigrazione italiana e' rinviata  di  7  mesi  rispetto
alla  scadenza triennale indicata nell'articolo 8, primo comma, della
legge 8 maggio 1985, n. 205.
  2.  Qualora  alla  data  delle  elezioni  di cui al comma 1 non sia
entrata in vigore la nuova normativa elettorale,  si  applichera'  la
disciplina prevista dalla legge 16 agosto 1986, n. 530.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 1:
             Il   testo   dell'art.   8   della   legge  n.  205/1985
          ("Istituzione dei comitati dell'emigrazione ialiana") e' il
          seguente:
             "Art.  8  (Durata in carica e decadenza dei membri). - I
          componenti del comitato dell'emigrazione  italiana  restano
          in carica tre anni e sono rieleggibili.
             I  membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto
          con  i  primi  candidati  non  eletti   della   lista   cui
          appartengono.  La mancata partecipazione immotivata per tre
          sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.
             Ove  manchino  candidati  non  eletti  ed  il numero dei
          membri del comitato  di  riduca  a  meno  della  meta',  il
          comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si
          procede  a  nuove  elezioni  per  il  rinnovo   dell'intero
          comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento".
          Nota all'art. 1, comma 2:
             La  legge  n.  530/1986  reca:  "Modifiche  alla legge 8
          maggio 1985, n.  205, ed alle relative norme  regolamentari
          di  esecuzione,  in  materia di prime elezioni dei comitati
          dell'emigrazione italiana".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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