Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 55 del 19/03/1990 (Pubblicata nella G. U del 23 marzo 1990 n. 69)
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.
Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 2-bis. - 1. Il procuratore della Repubblica o il questore
territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura
di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o
della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle
disponibilita' finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati
all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con
o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della
guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini
sull'attivita' economica facente capo agli stessi soggetti, allo
scopo anche di individuare le fonti di reddito.
2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di
licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni
all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali, comprese le
iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano
di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte
dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita' europee.
3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei
figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i
soggetti indicati al comma 1 nonche' nei confronti delle persone
fisiche o giuridiche, societa', consorzi od associazioni, del cui
patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in
parte, direttamente o indirettamente.
4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba
essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano
dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il
questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del
tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione,
di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della
fissazione dell'udienza.
5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro
cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto
perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro treta giorni
dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma
dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si
applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo
2-ter.
6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere,
direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria,
ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente
creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo
informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini
delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti.
Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice
procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al
sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli
253, 254 e 255 del codice di procedurea penale".
AVVERTENZA:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 25
maggio 1990 si procedera' alla ripubblicazione del testo
della presente legge corredato delle relative note, ai
sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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