Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 62 del 26/03/1990 (Pubblicata nella G. U del 28 marzo 1990 n. 73)
Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n.  722,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 1.  -  1.  A  decorrere  dall'anno  1990  e'  autorizzata  la
effettuazione di lotterie nazionali, fino ad  un  massimo  di  dodici
ogni anno, nonche' di una lotteria internazionale. 
   2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, che  dovranno  esprimersi  entro
trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui
collegare le lotterie di cui al comma 1. 
   3. Le lotterie di cui al comma 1 sono  individuate  tenendo  conto
della rilevanza nazionale  o  internazionale,  del  collegamento  con
fatti  e  rievocazioni  storico-artistico-culturali   e   avvenimenti
sportivi, della validita', della finalita' e  della  continuita'  nel
tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro  individuazione  si  deve
osservare  una  equilibrata  ripartizione  geografica,  e  garantire,
nell'avvicendamento   annuale,   lotterie   per   ogni   gruppo    di
manifestazioni culturali,  storiche,  sportive  e  folcloristiche  di
rilevanza nazionale. 
   4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve  essere  emanato
entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo. 
   5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto  ministeriale  dovra'  essere
emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge". 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo originario dell'art. 1 della legge n. 722/1955
          (Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro  lotterie
          nazionali), e' il seguente:
             "Art.  1.  -  E'  autorizzata l'effettuazione di quattro
          lotterie nazionali annuali: la  'Lotteria  di  Merano',  la
          'Lotteria  di Agnano', la 'Lotteria di Monza' ed una quarta
          lotteria collegata ad un  avvenimento  da  determinare,  di
          volta in volta, con decreto del Ministro per le finanze.
             Le prime tre lotterie sono collegate rispettivamente con
          la corsa ippica internazionale  di  Merano,  con  la  corsa
          ippica   internazionale   di   Agnano   e   con   la  corsa
          automobilistica internazionale di Monza".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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