Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 62 del 26/03/1990 (Pubblicata nella G. U del 28 marzo 1990 n. 73)
Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.
Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - 1. A decorrere dall'anno 1990 e' autorizzata la
effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici
ogni anno, nonche' di una lotteria internazionale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro
trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui
collegare le lotterie di cui al comma 1.
3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto
della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con
fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti
sportivi, della validita', della finalita' e della continuita' nel
tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve
osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire,
nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di
manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di
rilevanza nazionale.
4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato
entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.
5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovra' essere
emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo originario dell'art. 1 della legge n. 722/1955
(Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie
nazionali), e' il seguente:
"Art. 1. - E' autorizzata l'effettuazione di quattro
lotterie nazionali annuali: la 'Lotteria di Merano', la
'Lotteria di Agnano', la 'Lotteria di Monza' ed una quarta
lotteria collegata ad un avvenimento da determinare, di
volta in volta, con decreto del Ministro per le finanze.
Le prime tre lotterie sono collegate rispettivamente con
la corsa ippica internazionale di Merano, con la corsa
ippica internazionale di Agnano e con la corsa
automobilistica internazionale di Monza".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
