Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 74 del 12/04/1990 (Pubblicata nella G. U del 12 aprile 1990 n. 86)
Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  6  della  legge  24  marzo  1958,  n.  195,  come
sostituito da ultimo dall'articolo 2 della legge 3 gennaio  1981,  n.
1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Dinanzi  alla  sezione  disciplinare  il  dibattito  si  svolge in
pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano
l'esercizio  della  funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze
di  tutela  del  diritto  dei  terzi  o  esigenze  di  tutela   della
credibilita'  della  funzione  giudiziaria  con  riferimento ai fatti
contestati  e  all'ufficio  che  l'incolpato   occupa,   la   sezione
disciplinare  puo'  disporre, su richiesta di una delle parti, che il
dibattito si svolga a porte chiuse".
 
          AVVERTENZA:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  6  della  legge n. 195/1958 (Norme
          sulla  costituzione  e  sul  funzionamento  del   Consiglio
          superiore  della  magistratura),  come sostituito da ultimo
          dall'art. 2 della legge n.  1/1981,  poi  modificato  dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 6 (Deliberazioni della sezione disciplinare). - In
          caso di assenza, impedimento, astensione e  ricusazione  il
          vicepresidente  e' sostituito, sempre che il Presidente del
          Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di
          presiedere  la  sezione dal componente effettivo eletto dal
          Parlamento, che  nell'elezione  prevista  dall'art.  4  sia
          stato   designato   a  tale  funzione.  Il  componente  che
          sostituisce  il  vicepresidente  e  gli  altri   componenti
          effettivi  sono  sostituiti  dai  supplenti  della medesima
          categoria.
             Ciascuno  dei componenti effettivi eletti dal Parlamento
          e' sostituito da uno dei  due  componenti  supplenti  della
          stessa  categoria  a cio' designato nell'elezione preveduta
          dall'art.  4;  se  la  sostituzione  non  e'  possibile  il
          componente  effettivo  e'  sostituito dall'altro componente
          supplente.
             La  disposizione  del  comma precedente si applica anche
          nel caso in cui  il  componente  effettivo  sostituisce  il
          vicepresidente del Consiglio superiore.
             I  componenti  effettivi  magistrati sono sostituiti dai
          supplenti della medesima categoria.
             Sulla   ricusazione   di  un  componente  della  sezione
          disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione
          del componente ricusato con il supplente corrispondente.
            Dinanzi  alla sezione disciplinare il dibattito si svolge
          in pubblica udienza; se i fatti  oggetto  dell'incolpazione
          non   riguardano  l'esercizio  della  funzione  giudiziaria
          ovvero se ricorrono esigenze  di  tutela  del  diritto  dei
          terzi   o  esigenze  di  tutela  della  credibilita'  della
          funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati  e
          all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare
          puo' disporre, su richiesta di  una  delle  parti,  che  il
          dibattito si svolga a porte chiuse".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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