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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 74 del 12/04/1990 (Pubblicata nella G. U del 12 aprile 1990 n. 86)
Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
sostituito da ultimo dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n.
1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in
pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano
l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze
di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della
credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti
contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione
disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il
dibattito si svolga a porte chiuse".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 6 della legge n. 195/1958 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura), come sostituito da ultimo
dall'art. 2 della legge n. 1/1981, poi modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 6 (Deliberazioni della sezione disciplinare). - In
caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il
vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del
Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di
presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal
Parlamento, che nell'elezione prevista dall'art. 4 sia
stato designato a tale funzione. Il componente che
sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti
effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima
categoria.
Ciascuno dei componenti effettivi eletti dal Parlamento
e' sostituito da uno dei due componenti supplenti della
stessa categoria a cio' designato nell'elezione preveduta
dall'art. 4; se la sostituzione non e' possibile il
componente effettivo e' sostituito dall'altro componente
supplente.
La disposizione del comma precedente si applica anche
nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il
vicepresidente del Consiglio superiore.
I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai
supplenti della medesima categoria.
Sulla ricusazione di un componente della sezione
disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione
del componente ricusato con il supplente corrispondente.
Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge
in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione
non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria
ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei
terzi o esigenze di tutela della credibilita' della
funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e
all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare
puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il
dibattito si svolga a porte chiuse".
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