Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 85 del 19/04/1990 (Pubblicata nella G. U del 27 aprile 1990 n. 97)
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il secondo ed il terzo  comma  dell'articolo  3  della  legge  2
agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti: 
  "L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli
di mille, e non puo' essere superiore a lire 50  mila.  Il  giocatore
puo' frazionare l'importo in poste tra  le  diverse  sorti.  Ciascuna
posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10.  La  giocata
per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila. 
  I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco  lo
renda opportuno, possono essere modificati con decreto  del  Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro". 
 
          AVVERTENZA:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
               -  Il  testo  dell'art.  3  della  legge  n.  528/1982
          (Ordinamento del gioco del lotto e misure per il  personale
          del  lotto), cosi' come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
              "Art.  3. - Le scommesse si effettuano puntando, con un
          massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le  ruote  sulle
          seguenti sorti:  estratto semplice, ambo, terno, quaterna e
          cinquina.
               L'importo  di  ciascuna  giocata  e'  fissato  in lire
          mille, o multipli di mille, e non puo' essere  superiore  a
          lire  50  mila.  Il  giocatore puo' frazionare l'importo in
          poste tra le diverse sorti.   Ciascuna  posta  deve  essere
          pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte
          le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila.
             I  valori  di  cui al secondo comma, qualora l'andamento
          del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  di  concerto con il
          Ministro del tesoro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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