Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 85 del 19/04/1990 (Pubblicata nella G. U del 27 aprile 1990 n. 97)
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.
Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2
agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti:
"L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire mille, o multipli
di mille, e non puo' essere superiore a lire 50 mila. Il giocatore
puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse sorti. Ciascuna
posta deve essere pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata
per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila.
I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento del gioco lo
renda opportuno, possono essere modificati con decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 528/1982
(Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale
del lotto), cosi' come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 3. - Le scommesse si effettuano puntando, con un
massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle
seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e
cinquina.
L'importo di ciascuna giocata e' fissato in lire
mille, o multipli di mille, e non puo' essere superiore a
lire 50 mila. Il giocatore puo' frazionare l'importo in
poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere
pari a 10 ovvero ad un multiplo di 10. La giocata per tutte
le ruote non puo' essere inferiore a lire 2 mila.
I valori di cui al secondo comma, qualora l'andamento
del gioco lo renda opportuno, possono essere modificati con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro".
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