Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 88 del 09/04/1990 (Pubblicata nella G. U del 30 aprile 1990 n. 99)
Modifiche agli articoli 6 e 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 6 della legge 19 maggio 1939, n. 894, dopo il primo
comma e' inserito il seguente:
  "La  predetta  indennita'  e',  altresi',  dovuta  ai sottufficiali
iscritti  da  almeno  sei  anni  alla  cassa  sottufficiali, che sono
nominati  ufficiali  in  servizio  permanente effettivo o che vengono
trasferiti  nel  ruolo  degli  impiegati  civili dell'Amministrazione
dello  Stato,  ed  e'  corrisposta,  rispettivamente,  all'atto della
nomina  a  ufficiale  in servizio permanente effettivo o ad impiegato
civile di ruolo".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.10,  comma 2, del testo unico approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni  di  legge  modificate.  Restano  invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             -   La   legge   n.   894/1939   istituisce   la  "cassa
          sottufficiali   della  regia  aeronautica".  Per  il  testo
          vigente  dell'art.  6  si  veda  la nota all'art. 1; per il
          nuovo  testo  dell'art.  7  si veda l'art. 2 della presente
          legge.
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  6 della legge n. 894/1939, come
          modificato dal presente articolo, e' il seguente:
             "Art.  6.  -  L'indennita' di cui all'art. 1 (indennita'
          supplementare ai  sottufficiali  di  carriera  della  regia
          aeronautica,   indipendentemente   da   quella   che  viene
          corrisposta ai marescialli  dall'opera  di  previdenza  dei
          personali  civili e militari dello Stato, n.d.r.) e' dovuta
          ai  sottufficiali  di  carriera  della  regia   aeronautica
          iscritti  da  almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che
          cessano dal servizio continuativo effettivo con  diritto  a
          pensione   vitalizia   ed  e'  corrisposta  all'atto  della
          cessazione dal servizio.
             La   predetta   indennita'   e',   altresi',  dovuta  ai
          sottufficiali  iscritti  da  almeno  sei  anni  alla  cassa
          sottufficiali,  che  sono  nominati  ufficiali  in servizio
          permanente effettivo o che  vengono  trasferiti  nel  ruolo
          degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, ed
          e' corrisposta, rispettivamente, all'atto  della  nomina  a
          ufficiale  in  servizio permanente effettivo o ad impiegato
          civile di ruolo.
             In   caso   di  morte  in  servizio  del  sottufficiale,
          l'indennita' supplementare a lui spettante  e'  corrisposta
          alla  vedova  od agli orfani minorenni, o, in mancanza alle
          orfane  nubili  maggiorenni,  secondo   le   modalita'   da
          stabilirsi  con decreto del Ministro per l'aeronautica (ora
          con decreto del Ministro della difesa, n.d.r.)".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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