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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 10 del 09/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1991, n. 13
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' ed ambito di applicazione)
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia,
di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di
compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia a parita' di
servizio reso e di qualita' della vita, le norme del presente titolo
favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica
della Comunita' economica europea, l'uso razionale dell'energia, il
contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo
di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la
riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi,
una piu' rapida sostituzione degli impianti in particolare nei
settori a piu' elevata intensita' energetica, anche attraverso il
coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo
dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle
materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche
dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato
delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei
processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle
materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di
energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le
risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei
rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono
considerate altresi' fonti di energia assimilate alle fonti
rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione
combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore
recuperabile nei fiumi di scarico e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali, nonche' le altre forme di
energia recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi
compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro
edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta
ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 e'
considerata di pubblico interesse e di pubblica utilita' e le opere
relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e
urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, emanato in base alla delega operata dalla
legge 9 febbraio 1982, n. 42 reca norme per l'attuazione
delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti; n.
76/403, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e
dei policlorotrifenili; n. 78/319, relativa ai rifiuti
tossici e nocivi. Tale provvedimento e' stato
successivamente modificato dal D.L. 28 febbraio 1983, n. 55
convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1983, n.
131; del D.L. 29 dicembre 1983, n. 747, convertito in legge
27 febbraio 1984, n. 18; dalla legge 27 dicembre 1983, n.
730; dal D.L. 29 maggio 1984, n. 176, convertito in legge
25 luglio 1984, n. 381 dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.
- Il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (testo
coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del
31 ottobre 1987) reca: "Disposizioni urgenti in materia
dei rifiuti".
- Il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475
(testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 264 del 10 novembre 1988) reca "Disposizioni urgenti in
materia di smaltimento dei rifiuti industriali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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