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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 102 del 25/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 29 marzo 1991, n. 75
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni
relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Per le plusvalenze derivanti da cessioni effettuate fino al 28
settembre 1990 relativamente ai corrispettivi percepiti dopo tale
data, nonche' per quelle derivanti da cessioni effettuate dal 29
settembre 1990 fino al 27 gennaio 1991 si applicano le disposizioni
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 e all'articolo 82
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia
restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 28 settembre 1990, n. 267, e 27 novembre 1990, n. 350,
in forza dei quali sono state operate le ritenute dal 29 settembre
1990 al 27 gennaio 1991; tali ritenute sono versate nel termine del
15 aprile 1991 con le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 3
del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27.
3. Alle plusvalenze realizzate dal 28 gennaio al 31 marzo 1991
continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 3 del
decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27. Per effetto delle modificazioni
introdotte al citato decreto-legge n. 27 del 1991 dalla presente
legge, l'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 3 dello stesso
decreto-legge puo' essere esercitata, con effetto per tutte le
cessioni ancora da effettuare nell'anno 1991, all'atto della prima
cessione successiva al 31 marzo 1991. Se anteriormente non e' stata
esercitata l'opzione, le plusvalenze nel frattempo realizzate sono
assoggettate alla disciplina prevista dall'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 27 del 1991, come modificato dalla presente legge;
nei confronti di coloro che hanno esercitato l'opzione e non la
confermano all'atto della prima cessione effettuata successivamente
al 31 marzo 1991, l'imposta si applica con le modalita' di cui
all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 27 del 1991, come
modificato dalla presente legge, e l'imposta sostitutiva pagata
anteriormente costituisce
credito di imposta ai fini dell'applicazione della disciplina recata
da tale articolo; gli stessi soggetti possono avvalersi di questa
disposizione nella dichiarazione annuale dei redditi anche nel caso
in cui non abbiano effettuato altre cessioni dopo il 31 marzo 1991.
4. Non sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1
del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, le plusvalenze derivanti
dalle cessioni di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto di
societa' diverse da quelle finanziarie o immobiliari, sottoscritte da
lavoratori dipendenti, emesse a fronte di aumenti di capitale a
pagamento eseguiti negli anni 1991 e 1992 se possedute dal cedente da
oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione; la stessa
disposizione si applica per le plusvalenze, realizzate da persone
fisiche, e derivanti dalla cessione di azioni, emesse dalle predette
societa', che vengono ammesse alla borsa o al mercato ristretto
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
ed entro il 31 dicembre 1992.
5. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il
comma 1, e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i
medesimi princi'pi e criteri direttivi, potra' essere previsto che il
credito o il buono di imposta possa essere concesso anche per
l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili
ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di societa' costituite per
effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il
buono di imposta sara' commisurato anche all'ammontare dell'acquisto
o sottoscrizione e non potra' superare, per ciascuna annualita',
l'importo di un milione di lire".
6. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il
comma 1, e' aggiunto il seguente:
" 1-bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i
medesimi princi'pi e criteri direttivi, sara' previsto il riordino
del trattamento tributario dei redditi diversi derivanti dal
qualunque forma di cessione di partecipazioni in societa' o enti e
dei diritti connessi, nonche' dei redditi derivanti dall'attivita'
dei fondi di investimento. Saranno altresi' previste particolari
disposizioni per favorire l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od
obbligazioni convertibili, emesse da societa' che esercitano
attivita' in settori diversi da quello finanziario o immobiliare, da
parte dei lavoratori dipendenti, a condizione che siano ammesse alla
borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1. Particolari
disposizioni verranno altresi' adottate per tener conto, nel costo
fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di societa' di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sara'
assicurato il coordinamento sistematico delle disposizioni emanate
con quelle del citato testo unico, con particolare riferimento alle
norme di cui agli articoli 81 e 82".
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
23 del 28 gennaio 1991.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 31.
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