Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 106 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 5 aprile 1991, n. 80
Disposizioni in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di aiuto, a Paesi in via di sviluppo.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via  di
sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati,  concessi  a
titolo di aiuto allo sviluppo a norma delle leggi 24 maggio 1977,  n.
227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, 26 febbraio  1987,
n. 49, possono essere annullati. 
  2. Possono formare oggetto di annullamento, totale o parziale,  per
ogni singolo Paese, le rate in conto capitale e in  conto  interessi,
relative a crediti di aiuto per i quali  sia  stata  gia'  effettuata
almeno una erogazione al 31 dicembre 1989. 
  3. Il Ministero degli affari esteri, previa delibera  del  Comitato
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo che stabilisce le
modalita'   e   i   criteri   dell'annullamento   e    dell'eventuale
completamento degli interventi finanziati  con  crediti  d'aiuto,  e'
autorizzato a provvedere alla stipula degli accordi bilaterali con  i
singoli Paesi che  richiedono  i  benefici  previsti  dalla  presente
legge. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n.
          1092,   al   solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui' trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   La   legge   n.   277/1977    reca:    "Disposizioni
          sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
          alle  esportazioni  di  merci  e servizi, all'esecuzione di
          lavori all'estero nonche'  alla  cooperazione  economica  e
          finanziaria in campo internazionale".
             -  La  legge  n. 38/1979 reca: "Cooperazione dell'Italia
          con i Paesi in via di sviluppo".
             - La legge n.  49/1987  reca:  "Nuova  disciplina  della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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