Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 109 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1991, n. 81
Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.
Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli abbonati hanno facolta' di approvvigionarsi delle
apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica
di telecomunicazioni direttamente o tramite il gestore del servizio
pubblico, ferma restando la competenza di quest'ultimo per la
costituzione e gestione delle terminazioni di rete, quali definite
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete
pubblica di apparecchiature terminali che non risultino omologate ai
sensi della normativa in vigore.
3. All'installazione, al collaudo, all'allacciamento e alla
manutenzione delle apparecchiature terminali, da eseguire nel
rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, provvede l'abbonato
per mezzo del gestore del servizio pubblico ovvero di imprese
titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialita' e
complessita' dell'impianto. Le amministrazioni statali possono
provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali anche
con personale specializzato alle proprie dipendenze.
4. I materiali e le apparecchiature di telecomunicazione soggetti
ad omologazione a norma delle disposizioni vigenti debbono recare
impressi in caratteri visibili ed indelebili gli estremi del
provvedimento amministrativo di omologazione.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il
consiglio di amministrazione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e il consiglio superiore tecnico delle poste, delle
telecomunicazioni e dell'automazione, adotta con proprio decreto
disposizioni di attuazione concernenti, in particolare:
a) i requisiti che le imprese che intendano provvedere alle
operazioni di cui al comma 3 devono possedere per conseguire
l'autorizzazione di cui al medesimo comma;
b) le prescrizioni per l'installazione, il collaudo,
l'allacciamento e la manutenzione delle apparecchiature terminali;
c) il contenuto e le modalita' delle certificazioni che le
imprese autorizzate debbono rilasciare all'abbonato ed al gestore
pubblico, all'atto del collaudo;
d) i casi in cui, in ragione della semplicita' costruttiva e
funzionale dell'apparecchiatura, l'abbonato puo' provvedere
direttamente alle operazioni indicate alla lettera b);
e) le modalita' per la sorveglianza, da parte del gestore del
servizio pubblico, sulla rete e sulle apparecchiature ad essa
collegate;
f) le modalita' e i tempi per la risoluzione dei rapporti
intercorrenti fra gli utenti ed il gestore del servizio pubblico
relativamente alla locazione ed alla manutenzione delle
apparecchiature terminali;
g) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e
di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3;
h) l'adozione, previa diffida, dei provvedimenti di sospensione e
di risoluzione del contratto di abbonamento nei confronti degli
utenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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