Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 112 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1991, n. 82
Norme in materia di commercio su aree pubbliche.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci
al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e  bevande
effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio  marittimo,
o su aree private delle quali  il  comune  abbia  la  disponibilita',
attrezzate o meno, scoperte o coperte. 
  2. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto: 
    a)  su  aree  date  in  concessione  per  un  periodo  di   tempo
pluriennale  per  essere  utilizzate  quotidianamente  dagli   stessi
soggetti durante tutta la settimana; 
    b)  su  aree  date  in  concessione  per  un  periodo  di   tempo
pluriennale per essere utilizzate solo in uno  o  piu'  giorni  della
settimana indicati dall'interessato; 
    c) su qualsiasi area, purche' in forma itinerante. 
  3. Per mercati rionali si intendono le  aree  attrezzate  destinate
all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1. 
 
 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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