Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 115 del 28/03/1991 Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1991, n. 82
Aumento del contributo annuo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalita' e la giustizia (UNICRI), gia' Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI).
Aumento del contributo annuo all'Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalita' e la giustizia (UNICRI), gia' Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il contributo annuo di lire 300 milioni concesso all'Istituto
internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalita'
e la giustizia (UNICRI), ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 141,
viene elevato a lire 900.000.000 annue a decorrere dal 1990.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 141/1980 reca: "Aumento del contributo
annuo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la
difesa sociale (UNSDRI)".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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