Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 123 del 10/04/1991 Pubblicata nella G.U. del 13 aprile 1991, n. 87
Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo unico della legge 5 giugno 1850,
n. 1037, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Le  norme  della  presente  legge non si applicano alle regioni ed
alle province autonome.
  Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle regioni e
dalle province autonome e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed  i
rapporti  sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, benche' privi di autorizzazione governativa".
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 10 aprile 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
                               N O T E
          AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge qui modificata e della quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             -  Il testo dell'articolo unico della legge n. 1037/1850
          (Disciplina  degli  acquisti  dei   corpi   morali),   come
          modificata dalla presente legge, e' il seguente:
             "Articolo  unico.  -  Gli  stabilimenti  o corpi morali,
          siano ecclesiastici o laicali, non possono acquistare  beni
          stabili  senza  essere a cio' autorizzati con regio decreto
          previo il parere del Consiglio di Stato.
             Le donazioni fra vivi e le disposizioni testamentarie  a
          loro  favore  non avranno effetto se essi non saranno nello
          stesso modo autorizzati ad accettarle.
            Le norme della  presente  legge  non  si  applicano  alle
          regioni ed alle province autonome.
             Restano  validi  gli  atti  ed  i provvedimenti adottati
          dalle regioni e dalle province autonome e sono fatti  salvi
          gli  effetti  prodotti ed i rapporti sorti antecedentemente
          alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          benche' privi di autorizzazione governativa".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022