Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 125 del 10/04/1991 Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1991, n. 88
Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro.
Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di
favorire l'occupazione femminile e di realizzare, l'uguaglianza
sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione
di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di
pari opportunita'.
2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo
scopo di:
a) eliminare le disparita' di fatto di cui le donne sono oggetto
nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro,
nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi
di mobilita';
b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle
donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e
professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al
lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione
professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro
che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei
dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento
professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e
retributivo;
d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attivita', nei
settori professionali e nei livelli nei quali esse sono
sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente
avanzati ed ai livelli di responsabilita';
e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del
lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra
responsabilita' familiari e professionali e una migliore ripartizione
di tali responsabilita' tra i due sessi.
3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse
dal Comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di parita' di
cui all'articolo 8, dai centri per la parita' e le pari opportunita'
a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai
datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione
professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e
territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali
aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui
all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 25 della legge n. 93/1983 (Legge
quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
"Art. 25 (Organismi rappresentativi dei dipendenti). -
Organismi rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni possono essere costituiti, ad iniziativa
dei dipendenti medesimi, nelle unita' amministrative che
verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla
presente legge, nell'ambito delle associazioni sindacali
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non af-
filiate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a
partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente
legge".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
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