Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 126 del 10/04/1991 Pubblicata nella G.U. del 16 aprile 1991, n. 89
Norme per l'informazione del consumatore.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                    Informazione del consumatore 
  1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore
commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in  lingua
italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative: 
    a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; 
    b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore
o di un importatore stabilito nella Comunita' economica europea; 
    c) all'eventuale presenza di materiali  o  sostanze  che  possono
arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; 
    d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione  ove  questi
siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche
del prodotto; 
    e)  alle  istruzioni,   alle   eventuali   precauzioni   e   alla
destinazione d'uso ove utili a fini  di  fruizione  o  sicurezza  del
prodotto. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le  norme  di
attuazione del comma 1. 
  3.  Resta  ferma  la  normativa  in  materia  di  informazione   al
consumatore vigente alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  4. Ai prodotti o alle  confezioni  dei  prodotti  per  i  quali  la
vigente normativa non  prevede  l'obbligo  di  riportare  in  termini
chiaramente visibili e leggibili una o piu'  indicazioni  di  cui  al
comma 1 o non prevede per le medesime indicazioni  l'obbligo  di  uso
della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui  al  comma
1. 
  5. I prodotti e le confezioni  dei  prodotti  commercializzati  sul
territorio nazionale per i  quali  la  vigente  normativa  impone  di
riportare  indicazioni  per  l'informazione  del  consumatore  devono
riportare le medesime indicazioni  in  lingua  italiana  e  in  forme
chiaramente visibili e leggibili. 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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