Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 128 del 10/04/1991 Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1991, n. 90
Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
  la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  All'articolo  3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive
modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati  in
tutte  le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli
si effettua verso il corrispettivo di un prezzo identico a quello  di
acquisto.  Tale  prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei prodotti,
deve essere indicato distintamente nella fattura di cui  all'articolo
21  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni e integrazioni.";
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Gli imballaggi  in  legno  che  non  siano  nuovi  possono  essere
utilizzati  nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, di
qualifica diversa da quelle 'extra' e 'prima', solamente se  integri,
puliti ed asciutti".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restando  invariati  il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
            Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 3 della legge n. 441/1981  (Vendita
          a  peso netto delle merci), come da ultimo modificato dalla
          legge 5 giugno  1984,  n.  211,  cosi'  come  ulteriormente
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  3.  - La vendita all'ingrosso delle merci, il cui
          prezzo  sia  fissato  per  unita'  di  peso,  deve   essere
          effettuata,  da  chiunque,  a  peso  e al netto della tara,
          salvo che si tratti di prodotti che possono essere  venduti
          a pezzo o a collo a norma dell'art. 6, lettera c).
             Sugli  imballaggi  utilizzati  per  i  suddetti prodotti
          venduti a peso netto deve  essere  riportato  esternamente,
          anche   a   mezzo   di   etichettatura,  in  aggiunta  alle
          indicazioni  previste  dalle  norme  in  vigore,  il   peso
          dell'imballaggio stesso.
            La  cessione  di  recipienti,  imballaggi  e  contenitori
          utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso  dei
          prodotti  ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo
          di un prezzo identico a quello di  acquisto.  Tale  prezzo,
          aggiuntivo  a  quello  di vendita dei prodotti, deve essere
          indicato distintamente nella fattura di cui all'art. 21 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni e integrazioni.
            Per  determinati  prodotti  di importazione il decreto di
          cui all'art.   6 puo' consentire deroghe  al  disposto  del
          comma   precedente   ed   individuare   modalita'   diverse
          dall'apposizione della etichetta.
             Gli imballaggi in legno  che  non  siano  nuovi  possono
          essere  utilizzati  nella  vendita all'ingrosso di prodotti
          ortofrutticoli, di qualifica diversa da  quelle  'extra'  e
          'prima', solamente se integri, puliti ed asciutti".
             -   Il   D.P.R.  n.  633/1972  istituisce  e  disciplina
          l'imposta sul valore aggiunto. L'art. 21 di  detto  decreto
          reca norme sulla fatturazione delle operazioni.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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