Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 129 del 10/04/1991 Pubblicata nella G.U. del 17 aprile 1991, n. 90
Ordinamento della professione di enologo.
Ordinamento della professione di enologo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Titolo di enologo
1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un
diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre
1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo.
2. Il titolo di enologo spetta inoltre a coloro che, in possesso di
diploma conseguito presso gli istituti tecnici agrari con
specializzazione in viticoltura ed enologia (corso sessennale),
abbiano frequentato e superato un corso biennale presso una scuola
diretta a fini speciali in tecnica enologica istituita da universita'
statale o legalmente riconosciuta.
3. Coloro che abbiano conseguito il diploma presso un istituto
tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia
(corso sessennale) oppure il diploma di laurea in scienze agrarie, in
scienze biologiche, in scienze chimiche o in scienze delle
preparazioni alimentari ed esercitato attivita' professionale
continuativa per almeno tre anni nel settore vitivinicolo, possono
chiedere l'attribuzione del titolo di enologo. Possono altresi'
chiedere l'attribuzione del titolo di enologo coloro che siano in
possesso del diploma di scuola secondaria superiore rilasciato da
istituti tecnici ad indirizzo agrario o chimico e che abbiano
esercitato attivita' professionale continuativa per almeno otto anni
nel settore della enologia. La richiesta deve essere presentata,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
4. Per l'attribuzione del titolo di enologo ai soggetti di cui al
comma 3 e' nominata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, una commissione composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
c) un rappresentante del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
d) un rappresentante del Ministero della sanita';
e) un rappresentante dell'organizzazione di categoria dei tecnici
del settore vitivinicolo maggiormente rappresentantiva a livello
nazionale.
5. La commissione, accertato il conseguimento del titolo di studio
e valutata l'idoneita' del requisito professionale, procede
all'attribuzione del titolo di enologo entro il termine fissato con
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 341/1990 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990, reca: "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
